REGOLAMENTO (CEE) N. 704/92 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1992 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/912, in particolare l'articolo 18,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/774, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;
considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/825, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/876, (CEE) n. 1964/827, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/848, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/879;
considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;
considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg e degli altri bovini di peso uguale o superiore a 250 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendoli a particolari formalità amministrative;
considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato I al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato I al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato I al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato I al codice NC 1602 50 10;
considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotto 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;
considerando che per i pezzi disossati in imballaggi individuali di cui al codici NC 0201 30 e 0202 30 occorre stabilire un tenore minimo di carne magra;
considerando che è altresì opportuno concedere restituzioni per pezzi disossati, freschi o congelati, anche non imballati separatamente, nonché per la carne macinata e precisare la formulazione delle sottovoci tariffarie per i pezzi disossati freschi;
considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;
considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato I al codice NC 1602 50 90, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;
considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;
considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:
- per le monete che restano tra loro entro uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio10, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/9011,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione12, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3795/9113, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;
considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;
considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodottti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli14, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/8315;
considerando che occorre completare i criteri analitici per le preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50 90 fissando, in particolare, un rapporto massimo collageno/proteine in funzione del tenore in carne dei prodotti;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione figurano nell'allegato I.
Il settore 6 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione