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REGOLAMENTO (CEE) N. 764/92 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1992 che abroga il regolamento (CEE) n. 3446/88 recante disposizioni transitorie relative all'utilizzazione di certificati di fissazione anticipata dell'aiuto nel settore dei semi oleosi

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1321/902, può essere rilasciato un certificato di fissazione anticipata dell'aiuto per i semi oleosi a tutti gli interessati; che il rilascio di detto certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno di chiedere l'identificazione dei semi oleosi nel corso di un determinato periodo; che l'obiettivo della costituzione di una cauzione è quello di evitare operazioni speculative; che le modalità d'applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi sono previste dal regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/914;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/88 della Commissione5, modificato dal regolamento (CEE) n. 1492/896, vieta l'utilizzazione di certificati di fissazione anticipata dell'integrazione per i semi oleosi raccolti e trasformati in Spagna e in Portogallo, qualora essi siano stati rilasciati in altri Stati membri; che lo stesso regolamento vieta inoltre l'utilizzazione di certificati rilasciati in Spagna e in Portogallo per i semi oleosi raccolti e trasformati in un altro Stato membro;

considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1991 il sistema di calcolo delle integrazioni per i semi oleosi è legato, in Spagna e in Portogallo, alle variazioni del prezzo mondiale, come avviene negli altri Stati membri; che a partire da tale data le misure speciali relative all'utilizzazione di certificati di fissazione anticipata dell'aiuto in Spagna e in Portogallo non sono pertanto più necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione