REGOLAMENTO (CEE) N. 852/92 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 1992 relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1991
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/912, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha istituito un regime di limitazione della garanzia applicabile per ciascuna campagna di commercializzazione; che, in base a tale regime, la diminuzione della garanzia viene operata in funzione del numero di pecore esistenti rispetto a un livello massimo garantito; che tale diminuzione, fissata a titolo provvisorio in base a una valutazione del patrimonio ovino, deve essere successivamente corretta, se del caso, previa constatazione della consistenza effettiva del patrimonio ovino per la campagna in causa;
considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione3;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3546/90 della Commissione4 ha fissato il coefficiente di diminuzione applicabile in via provvisoria per la campagna 1991; che la constatazione definitiva del patrimonio ovino, effettuata in base agli elementi statistici ricavati nel quadro della direttiva 82/177/CEE del Consiglio5, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/876, e ad altri dati oggettivi disponibili, consente di fissare il coefficiente corretto previsto dal presente regolamento;
considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, il coefficiente provvisorio fissato con regolamento (CEE) n. 3546/90 per la campagna 1991 è corretto come segue:
— Gran Bretagna: 5,9 %
— resto della Comunità: 7 %.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione