REGOLAMENTO (CEE) N. 1007/92 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1992 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1991
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, in particolare l'articolo 20, paragrafo 10,
considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3687/91 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;
considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 1991, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3687/91 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3551/90 del Consiglio, del 20 novembre 1990, che fissa, per la campagna di pesca 1991, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 16042;
considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3687/91, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;
considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità eccedono, per il tonno bianco o alalunga, quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre nelle ultime tre campagne di pesca e, per i tonni albacora di peso non superiore ai 10 kg, il 110 % delle quantità vendute e consegnate durante lo stesso trimestre delle campagne di pesca 1984-1986; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3687/91 all'articolo 20, paragrafo 4, secondo trattino per una specie e terzo trattino per l'altra specie, occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione e i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;
considerando che è opportuno decidere, in conformità con il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera3, di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1991, per i prodotti considerati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'indennità compensativa di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3687/91 è concessa durante il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 1991 per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:
(ecu/t)
Prodotti Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3687/91 Albacora interi di peso superiore a 10 kg 128 Albacora interi di peso non superiore a 10 kg 103 Tonnetti striati interi 80 Bianco o alalunga interi 111
Art. 2
1.
Per i prodotti definiti di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:
— albacora interi di peso superiore
— albacora interi di peso non superiore
— tonnetti striati interi: 14 159 t,
— bianco o alalunga interi: 68 t.
a 10 kg: 16 502 t,
a 10 kg: 3 313 t,
2. Tali quantitativi per l'albacora di peso non superiore a 10 kg e per il tonno bianco sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati secondo quanto disposto in allegato.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1992. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente