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REGOLAMENTO (CEE) N. 1039/92 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1992 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/912, in particolare l'articolo 17,

considerando che il regolamento (CEE) n. 964/91 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3411/914, ha classificato alcuni funghi della specie Agaricus conservati temporaneamente nel codice NC 2003 10 10 in quanto sono completamente cotti; che questi funghi destinati all'approvvigionamento dell'industria conserviera hanno una notevole importanza economica; che è quindi opportuno creare delle sottovoci specifiche; che si può al tempo stesso sopprimere la nota complementare 2 del capitolo 20 della nomenclatura combinata che definisce i funghi coltivati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti transformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La nomenclatura combinata che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio5 è modificata come segue:

1. La nota complementare 2 dell'articolo 20 è soppressa. Le note complementari da 3 a 7 diventano rispettivamente le note complementari da 2 a 6.

2.

Le voci 0711 e 2003 della nomenclatura combinata sono modificate come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Le modifiche delle sottovoci della nomenclatura combinata prevista dal presente regolamento si applicano in quanto suddivisioni della tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata alle condizioni stabilite dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione