REGOLAMENTO (CEE) N. 1124/92 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1992 concernente il rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di funghi originari dei paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 17/92
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1796/91 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di funghi della specie Agaricos spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, NC 2003 10 20 e 2003 10 301, modificato dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (2), in particolare l'articolo 6,
considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 17/92 della Commissione3, il rilascio dei titoli d'importazione per le conserve di funghi coltivati originari dei paesi terzi è stato sospeso per le domande dei nuovi importatori inoltrate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1007/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di funghi originarie di paesi terzi4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/92 (5);
considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1707/90, nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 1123/92, assegna il 20 % della quantità globale prevista all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 ai nuovi importatori; che ciò implica l'assegnazione ai nuovi importatori di una quantità di funghi più cospicua, eccedente sia la quantità di 5 200 t di conserve di funghi già assegnata a tali importatori sia la quantità già assegnata ai nuovi importatori nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 3705/916 e (CEE) n. 440/927 della Commissione relativi a una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati; che è quindi opportuno ripristinare il rilascio dei titoli d'importazione ai nuovi importatori per i prodotti a base di funghi dei codici NC 0711 90 40, NC 2003 10 20 e NC 2003 10 30, per consentire importazioni fino a un volume corrispondente al 20 % della quantità globale di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le domande di titoli d'importazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1407/90 sono nuovamente autorizzate a decorrere dal 4 maggio 1992.
I titoli sono rilasciati per una quantità massima di 6 072 t, peso netto, prodotto sgocciolato.
Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 17/92 è abrogato.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione