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REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1180/92 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1992 che fissa un coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio a Monaco

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/922, in particolare l'articolo 64 di detto statuto, l'articolo 9 dell'allegato XI, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, l'Istituto statistico delle Comunità europee ha proceduto ad indagini per valutare il livello del costo della vita a Monaco;

considerando che, con la sentenza del 23 gennaio 1992, nella causa C-301/90 Commissione c/Consiglio, la Corte ha stabilito in diritto che:

«...

Va rilevato, inoltre, che alla fine del 1987 il costo della vita a Monaco era dell'8,3 % superiore a quello rilevato per la capitale dell'epoca, Bonn. Tale percentuale costituisce una differenza notevole che, in mancanza di un coefficiente correttore specifico, riduce il potere d'acquisto dei funzionari in servizio a Monaco rispetto a quello dei loro colleghi in servizio a Bonn.

In particolare, tenuto conto di una differenza rilevante come quella constatata nella fattispecie, l'obbligo di introdurre un coefficiente correttore specifico non può essere subordinato al numero più o meno elevato di funzionari o agenti delle Comunità interessati.

Da tutte queste considerazioni consegue che il regolamento impugnato deve essere annullato nella misura in cui non fissa un coefficiente correttore specifico per Monaco a decorrere dal 1o gennaio 1988.»;

considerando che va dato seguito a questa sentenza fissando un coefficiente correttore specifico per Monaco con effetto dal 1o gennaio 1988 e aggiornandolo a decorrere da questa data fino al 1o luglio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Con effetto al 1o gennaio 1988, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio a Monaco è fissato a 107,8.

Art. 2

Con effetto al 1o luglio 1988, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio a Monaco è fissato a 108,3.

Art. 3

Con effetto al 1o luglio 1989, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio a Monaco è fissato a 107,3.

Art. 4

Con effetto al 1o luglio 1990, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio a Monaco è fissato a 103,3.

Art. 5

Con effetto al 1o luglio 1991, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio a Monaco è fissato a 102,8.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 aprile 1992. Per il Consiglio Il Presidente José da SILVA PENEDA