REGOLAMENTO (CEE) N. 1567/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari2, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine3, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli4, in particolare l'articolo 35,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il mercato di taluni prodotti agricoli può presentare situazioni di produzione che permettono lo smaltimento di questi stessi prodotti a condizioni particolari;
considerando che, per migliorare le condizioni di approvvigionamento molto critiche dell'Albania, si ravvisa l'opportunità di continuare, con una seconda azione, a mettere a disposizione della popolazione di tale paese determinate derrate alimentari; che la Comunità dispone di scorte di prodotti agricoli a seguito di misure d'intervento e che per realizzare la presente azione è opportuno utilizzare tali prodotti; che per taluni prodotti agricoli, in applicazione della normativa vigente, le necessarie misure possono essere adottate dalla Commissione stessa;
considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di applicazione della presente azione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Alle condizioni stabilite negli articoli seguenti è istituita un'azione urgente per la fornitura gratuita alla popolazione dell'Albania di talune derrate alimentari da stabilirsi, disponibili in seguito a misure di intervento. Le spese connesse all'azione si limitano a 45 milioni di ecu di bilancio.
Art. 2
1. I prodotti possono essere forniti tal quali o previa trasformazione.
2. L'azione può riguardare anche derrate alimentari ottenute nel quadro di uno scambio commerciale di prodotti provenienti dalle scorte di intervento con derrate facenti parte dello stesso gruppo di prodotti.
3. Le spese di fornitura, nonché le spese di trasporto ed eventualmente di trasformazione, sono stabilite mediante gara ovvero, per motivi di urgenza, nell'ambito di una trattativa privata.
4. Le spese sono versate agli operatori per le forniture per le quali sia fornita la prova che i prodotti hanno raggiunto la fase di consegna prevista.
5. I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.
Art. 3
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i casi, dei corrispondenti articoli degli altri regolamenti pertinenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Art. 4
La Commissione è responsabile del controllo delle operazioni di fornitura e dell'applicazione dei criteri adottati al momento della distribuzione dell'aiuto alla popolazione.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO