REGOLAMENTO (CEE) N. 1764/92 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1992 che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, nell'ambito di una politica mediterranea rinnovata, al fine di rafforzare i legami e approfondire la cooperazione con i paesi della regione, il Consiglio e la Commissione hanno adottato, durante la sessione del Consiglio del 18 e 19 dicembre 1990, una risoluzione relativa agli scambi commerciali con i paesi terzi mediterranei;
considerando che nella risoluzione si è previsto, fra l'altro, di attuare misure volte a promuovere le esportazioni agricole di questi paesi nella Comunità e che è pertanto necessario stabilire le modalità di applicazione di dette misure;
considerando che, a tal fine, occorre modificare il regime applicabile all'importazione nella Comunità, previsto nei protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione conclusi con l'Algeria, Cipro, l'Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, Malta, il Marocco, la Siria e la Tunisia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. I dazi doganali applicabili al 31 dicembre 1991 nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sono aboliti in due quote equivalenti, il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993, per i prodotti che sono disciplinati nell'allegato II del trattato, e che sono originari dei paesi terzi mediterranei interessati e per cui lo smantellamento tariffario, previsto nei protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione di cui all'allegato I del presente regolamento, prosegue dopo il 1° gennaio 1993.
2. Il paragrafo 1 è applicabile, entro gli eventuali limiti dei contingenti tariffari e secondo i calendari fissati nei protocolli di cui al paragrafo precitato, tenendo conto delle disposizioni specifiche previste in detti protocolli.
3.
La riscossione dei dazi doganali è totalmente sospesa dal momento in cui, a seguito dell'applicazione del paragrafo 1, essi raggiungono un livello pari o inferiore al 2 %.
Questa misura è applicabile per analogia ai dazi doganali specifici non superiori al 2 % ad valorem.
Art. 2
1.
Gli importi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento fissati per i prodotti di cui all'allegato II del trattato nei protocolli di cui all'articolo 1 vengono aumentati ogni anno, dal 1992 al 1995, in base ai calendari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo quattro quote uguali che rappresentano il 5 % di tali importi.
L'aumento è limitato al 3 % per i contingenti tariffari relativi ai prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. L'aumento degli importi dei contingenti tariffari è applicabile ai prodotti originari di Cipro solo se non è già previsto un aumento nel protocollo che è stato concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che è indicato nell'allegato I del presente regolamento.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Jorge BRAGA DE MACEDO