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REGOLAMENTO (CEE) N. 1745/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna cerealicola 1992/1993, il prezzo minimo delle patate che i fabbricanti di fecola devono pagare ai produttori di patate

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabile alla fecola di patate1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione2,

considerando che, ai termini del regolamento (CEE) n. 1008/86, occorre che il Consiglio fissi un prezzo minimo che i fabbricanti di fecola devono versare ai produttori di patate, franco stabilimento, per le patate utilizzate nella fabbricazione di fecola; che la concessione del premio ai fabbricanti di fecola è subordinata al pagamento di tale prezzo minimo;

considerando che i prezzi di fornitura delle materie prime destinate alla fabbricazione dell'amido e della fecola devono restare connessi fra loro, per assicurare la parità delle condizioni di concorrenza tra i produttori di fecola e di amido,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il prezzo minimo delle patate che il fabbricante di fecola deve pagare ai produttori di patate, franco stabilimento, per la quantità di patate necessarie alla fabbricazione di una tonnellata di fecola, è di 241,21 ecu per la campagna cerealicola 1992/1993.

Tale prezzo è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

Art. 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali3.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA