REGOLAMENTO (CEE) N. 1776/92 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1992 relativo al magazzinaggio di prodotti cerealicoli e di riso destinati all'esportazione nei depositi doganali
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/922, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92, in particolare l'articolo 17,
visto il regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali4, in particolare l'articolo 18,
considerando che i prodotti sottoposti al regime del deposito doganale possono essere sottoposti a determinate manipolazioni usuali, elencate all'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/875; che le altre manipolazioni ammesse, diverse da quelle elencate nell'articolo citato, sono definite esplicitamente per ciascuno dei settori considerati;
considerando che, ai fini di una migliore gestione delle capacità di stoccaggio a disposizione, è opportuno prevedere, per alcuni prodotti del settore dei cereali e del riso, la facoltà di immagazzinare varie partite di prodotti appartenenti alla stessa sottovoce della nomenclatura delle restituzioni all'interno dello stesso silos o magazzino;
considerando che è opportuno tuttavia limitare tale facoltà ai prodotti comunitari di provenienza comparabile, onde evitare che siano immagazzinati insieme i cereali provenienti dall'intervento e quelli provenienti dal libero mercato e al fine di salvaguardare l'identità delle partite provenienti dall'intervento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e i prodotti di cui al codice NC 1102 e 1107, nonché i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76, qualora siano immagazzinati alla rinfusa in regime di deposito doganale o di zona franca ai fini della concessione della restituzione anticipata, come previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio6, possono, oltre a subire le manipolazioni previste all'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87, essere mescolati nello stesso luogo di magazzinaggio con altri prodotti appartenenti alla stessa sottovoce della nomenclatura utilizzata per le restituzioni, aventi le stesse caratteristiche tecniche e rispondenti alle condizioni previste per la concessione delle restituzioni all'esportazione e che siano altresì sottoposti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3665/87 o dal regolamento (CEE) n. 565/80.
Tuttavia, i prodotti provenienti dalle scorte di intervento possono essere immagazzinati esclusivamente con prodotti provenienti anch'essi dall'intervento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione