REGOLAMENTO (CEE) N. 1833/92 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1992 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli1, in particolare l'articolo 10,
considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno cerealicolo delle Azzorre e di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di cereali comunitari in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi; che, per raggiungere tali obiettivi, occorre differenziare l'importo dell'aiuto per prodotto;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione2 reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui i cereali; che, con il regolamento (CEE) n. 1727/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento3, sono state adotte modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;
considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime di aiuti, per il calcolo di questi ultimi è opportuno applicare:
- per le monete che si mantengono tra loro all'interno di un divario istantaneo massimo in contanti pari a 2,25 %, un tasso di conversione basato sul tasso centrale di tali monete, previa applicazione del fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/905;
- per le monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, nel corso di un periodo determinato, previa applicazione del fattore di cui al primo trattino;
considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;
considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione