REGOLAMENTO (CEE) N. 1840/92 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1992 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Iugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Iugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia (1), in particolare l'articolo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 525/92 ha istituito una compensazione finanziaria per le spedizioni di ortofrutticoli freschi - ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (3) - effettuate nel 1991 con autocarri o vagoni frigoriferi dalla Grecia verso gli altri Stati membri, ad esclusione dell'Italia;
considerando che è necessario stabilire gli speditori e le spedizioni ammessi a beneficiare di questa compensazione finanziaria, nonché le indicazioni minime che debbono figurare nella domanda di compensazione;
considerando che la necessità di aggirare la Iugoslavia, a causa degli eventi prodottisi in tale paese, sussiste dal 21 giugno 1991;
considerando che è necessario definire le informazioni che debbono essere comunicate alla Commissione dalle autorità greche competenti ed i termini entro cui tali informazioni debbono essere trasmesse;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La compensazione finanziaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/92 è concessa:
a) agli speditori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che hanno effettivamente sostenuto i costi finanziari delle spedizioni;
b) per le spedizioni che hanno lasciato il territorio greco tra il 21 giugno e il 31 dicembre 1991;
c) per i quantitativi effettivamente introdotti in uno degli Stati membri ad esclusione di Grecia e Italia.
Art. 2
1. La domanda per la compensazione finanziaria è presentata all'autorità greca competente entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Essa deve indicare, in particolare:
a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente;
b) i quantitativi globali dei prodotti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/92 e all'articolo 1 del presente regolamento, espressi in peso netto e ripartiti per prodotto e per spedizione;
c) per ciascuna spedizione:
— il quantitativo globale, espresso in peso netto e ripartito per prodotto,
— lo Stato membro destinatario,
— il mezzo o i mezzi di trasporto utilizzati,
— la fattura delle spese di trasporto, rilasciata a nome del richiedente e saldata, o una copia del documento di trasporto qualora esso permetta di determinare chi abbia sostenuto le spese della spedizione,
— una copia della dichiarazione presso l'ufficio doganale greco di partenza,
— una copia della dichiarazione doganale di immissione al consumo dei prodotti all'arrivo nello Stato membro destinatario,
— una dichiarazione del richiedente che attesti che la spedizione ha occasionato costi di trasporto supplementari ai sensi del regolamento (CEE) n. 525/92.
2. L'autorità greca competente decide in merito all'ammissibilità delle domande.
Art. 3
Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'autorità competente greca comunica alla Commissione i quantitativi complessivi di prodotti oggetto di domande ammissibili a norma del presente regolamento, ripartiti per prodotto, per mezzo di trasporto e per Stato membro destinatario.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione