REGOLAMENTO (CEE) n. 2505/92 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1992 che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (01)(), in particolare gli articoli 9 e 12,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;
considerando che è necessario emendare la nomenclatura combinata prendendo in conto:
- le modifiche relative all'evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale,
- le modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato,
- il bisogno di armonizzare e di esplicitare i testi;
considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede che la Commissione adotti ogni anno mediante un regolamento, applicabile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo, la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione (02)();
considerando la necessità di aggiornare l'elenco dell'allegato II al regolamento (CEE) n. 2658/87 riguardante le specifiche misure comunitarie contemplate nell'articolo 2 di questo regolamento al fine di tenere conto dell'evoluzione delle misure comunitarie suscettibili di modificare la Taric;
considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 sono sostituiti dagli allegati al presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione