REGOLAMENTO (CEE) N. 1981/92 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1992 che fissa l'aiuto all'ammasso per i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1991/1992
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/922, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,
considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati3, modificato dal regolamento (CEE) n. 3602/904, l'aiuto all'ammasso è fissato per giorno e 100 kg netti di fichi di categoria C;
considerando che l'aiuto all'ammasso dev'essere calcolato tenendo conto del costo tecnico del magazzinaggio e del finanziamento del prezzo d'acquisto pagato per i prodotti;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 è fissato, per i fichi della campagna di commercializzazione 1991/1992, nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione