REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2014/92 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1992 che adegua i coefficienti correttori applicabili in taluni Stati membri alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati, da ultimo, dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/922, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un sensibile aumento del costo della vita è stato registrato nel corso del secondo semestre 1991 in taluni Stati membri sedi di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee; che occorre adeguare i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/913 alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti, con effetto al 1o gennaio 1992, nonché al 16 novembre 1991 per i paesi sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Con effetto al 16 novembre 1991, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese in appresso indicato è fissato come segue:
Grecia 88,8 (4)
2.
Con effetto al 1o gennaio 1992, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi in appresso indicati sono fissati come segue:
Spagna 112,2 (4)
Portogallo 97,0 (4)
3.
I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.
Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/885 rimangono applicabili.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1992. Per il Consiglio Il Presidente D. HURD