REGOLAMENTO (CEE) N. 2139/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nella ex Iugoslavia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari2, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine3, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli4, in particolare l'articolo 35,
visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli5, in particolare l'articolo 8, paragrafi 3 e 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso6, in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi7, in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 bis e 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il mercato di taluni prodotti agricoli può presentare situazioni di produzione tali da permettere lo smaltimento di detti prodotti a condizioni particolari;
considerando che, in esecuzione delle conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 1992 relative alla fornitura di un consistente aiuto supplementare alle popolazioni vittime del conflitto nella ex Iugoslavia, si ravvisa la necessità di mettere a disposizione alcuni prodotti agricoli in modo da migliorare le condizioni di approvvigionamento di tali popolazioni; che, per taluni prodotti agricoli, le necessarie misure potranno essere adottate dalla Commissione in applicazione della normativa vigente;
considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di attuazione dell'azione prevista dal presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, va attuata un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita, a favore delle popolazioni vittime del conflitto nella ex Iugoslavia, di taluni prodotti alimentari da stabilirsi, disponibili in seguito a misure d'intervento.
Le spese relative all'azione sono limitate a 35 milioni di ecu, iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.
Art. 2
1. I prodotti possono essere forniti tal quali o previa trasformazione.
2. L'azione può riguardare anche prodotti alimentari ottenuti nel quadro di uno scambio commerciale effettuato tra prodotti provenienti da scorte di intervento e altri prodotti alimentari facenti parte della stessa categoria.
3. Le spese di fornitura, comprese le spese di trasporto e, eventualmente, le spese di trasformazione, sono determinate secondo la procedura dell'asta ovvero, in caso di urgenza, della trattativa privata.
4. I pagamenti agli operatori sono effettuati per le forniture in relazione alle quali sia stato accertato che i prodotti hanno raggiunto la fase di consegna prevista.
5. Le spese di distribuzione sono prese a carico secondo le procedure consuete dell'aiuto d'urgenza.
6. I prodotti inoltrati in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione, né sono soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari.
Art. 3
1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione dell'azione.
2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i casi, ai corrispondenti articoli dei regolamenti (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 426/86, (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 136/66/CEE.
Art. 4
La Commissione è responsabile del controllo delle operazioni di fornitura.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992. Per il Consiglio Il Presidente John COPE