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REGOLAMENTO (CEE) N. 2222/92 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1992 relativo allo svincolo delle cauzioni costituite per i titoli di importazione di cui al regolamento (CEE) n. 564/92 nel settore delle carni suine

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra1, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra2, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione3 stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federatica ceca e slovacca;

considerando che la direttiva 91/688/CEE del Consiglio4 ha modificato la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi5, modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE6, affinché a decorrere dal 1o luglio 1992, per quanto si riferisce alla peste suina classica, i suini provengano dal territorio di un paeso terzo che:

- sia stato esente dalla peste suina classica per almeno dodici mesi,

- non abbia consentito la vaccinazione nei precedenti dodici mesi;

considerando che la decisione 92/244/CEE della Commissione7 ha modificato la decisione 91/449/CEE della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carni, importati dai paesi terzi8, in quanto non è consentita l'importazione dei prodotti a base di carni sottoposti a un trattamento termico incompleto, tra l'altro dalla Repubblica federativa ceca e slovacca e dalla Polonia, poiché in questi paesi vengono effettuate vaccinazioni contro la peste suina classica;

considerando che il divieto di importazione introdotto con queste misure veterinarie impedirà, a decorrere dal 1o luglio 1992, l'importazione di taluni prodotti a base di carni suine dalla Repubblica di Polonia e dalla Repubblica federativa ceca e slovacca nella Comunità;

considerando che è pertanto necessario prevedere lo svincolo delle cauzioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 564/92 per quanto si riferisce ai titoli di importazione che non hanno potuto essere utilizzati a causa di questi problemi di ordine veterinario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Sono svincolate le cauzioni costituite per i titoli di importazione relativi ai prodotti che rientrano nei gruppi n. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 564/92, che siano stati rilasciati anteriormente al 1o luglio 1992 o che debbano essere rilasciati entro il 23 luglio 1992, ma i cui obblighi di importazione non possono essere rispettati, in quanto i prodotti non sono conformi ai requisiti di cui alla direttiva 72/462/CEE oppure all'allegato D della decisione 91/449/CEE.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione