REGOLAMENTO (CEE) N. 2335/92 DEL CONSIGLIO del 7 agosto 1992 relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il mercato di taluni prodotti agricoli è caratterizzato da situazioni di produzione tali da permettere lo smaltimento dei prodotti a condizioni particolari;
considerando che, con regolamento (CEE) n. 3861/912, si è avviata una prima azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania;
considerando che occorre prevedere una seconda azione per proseguire la fornitura di prodotti cerealicoli all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania al fine di migliorare le condizioni di approvvigionamento delle popolazioni di questi paesi e mantenere il loro patrimonio zootecnico; che la Comunità dispone scorte d'intervento di prodotti agricoli; che è opportuno utilizzare tali prodotti per realizzare l'azione in oggetto;
considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di applicazione dell'azione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nelle condizioni fissate negli articoli seguenti, è istituita un'azione urgente per la fornitura gratuita alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania di prodotti cerealicoli da stabilirsi, disponibili in seguito a misure d'intervento.
Le spese connesse all'azione sono limitate a 45 milioni di ecu di bilancio.
Art. 2
1. I prodotti possono essere forniti tali quali o previa trasformazione.
2. L'azione può riguardare anche derrate alimentari ottenute nell'ambito di uno scambio commerciale di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento con derrate appartenenti alla stessa categoria di prodotti.
3. Le spese di fornitura, comprese le spese di trasporto e, eventualmente, di trasformazione, vengono stabilite mediante gara oppure, per motivi d'urgenza, mediante trattativa privata.
4. Vengono rimborsate agli operatori le spese relative alle forniture per le quali si è fornita la prova che i prodotti hanno raggiunto la fase di consegna prevista.
5. I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari.
Art. 3
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
Art. 4
La Commissione è responsabile del controllo delle operazioni di fornitura e dell'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione dell'aiuto alla popolazione.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 agosto 1992. Per il Consiglio Il Presidente N. LAMONT