REGOLAMENTO (CEE) N. 2400/92 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 1992 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte di intervento destinate alla trasformazione nell'ambito di un programma di aiuto organizzato da uno Stato membro e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 475/88
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/922, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che l'organismo di intervento italiano detiene tuttora scorte di carni bovine non disossate acquistate; che alla luce delle elevate spese di magazzinaggio è opportuno evitare l'ulteriore permanenza in magazzino di tali carni; che il governo italiano ha organizzato un programma di aiuto alimentare in cui si prevede l'esportazione di prodotti trasformati verso alcuni paesi terzi; che è opportuno porre in vendita alcuni quantitativi di dette carni di intervento ai fini della loro trasformazione;
considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio3, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/774, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;
considerando che la vendita deve essere effettuata a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione5, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/876, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/878, fatte salve le disposizioni derogative particolari previste dal presente regolamento;
considerando che ai fini di una gestione economica delle scorte, gli organismi di intervento dovranno vendere in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo;
considerando che il regolamento (CEE) n. 475/88 della Commissione9 dovrebbe essere abrogato;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Nell'ambito di un programma nazionale di aiuto alimentare, l'organismo di intervento italiano è autorizzato a vendere al governo italiano, al prezzo indicato in allegato, 2 000 t di quarti anteriori destinati alla trasformazione.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, la vendita è effettuata a norma dei regolamenti (CEE) n. 2173/79 e (CEE) n. 2182/77.
3. L'organismo di intervento italiano vende in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo.
Art. 2
1. Sono valide solo le domande di acquisto presentate da un'autorità competente italiana.
2. Le domande di acquisto non contengono l'indicazione del magazzino o dei magazzini dove si trovano le carni.
3. Non si procede alla costituzione delle cauzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79 e dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.
4. Le competenti autorità italiane possono designare uno o più mandatari incaricati della trasformazione delle carni di intervento in determinati prodotti e dell'esportazione di questi determinati prodotti;
5. Le autorità competenti italiane prendono i provvedimenti necessari per garantire che i prodotti trasformati possano essere identificati in qualsiasi momento come parte di un programma di aiuto alimentare.
6.
Le competenti autorità italiane prendono i provvedimenti necessari per garantire che tutte le carni acquistate a norma del presente articolo siano trasformate nei prodotti specificati e successivamente esportate in quanto aiuto alimentare entro 180 giorni dalla conclusione del contratto con l'organismo di intervento.
Inoltre, se possibile, le competenti autorità italiane si adoperano per ottenere la garanzia che i prodotti trasformati saranno consumati nel paese di destinazione, come previsto nel programma di aiuto alimentare.
Art. 3
Il regolamento (CEE) n. 475/88 è abrogato.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO Precio de venta expresado en ecus por 100 kg Salgspris i ECU pr. 100 kg af produkterne Verkaufspreise in ECU je 100 kg des Erzeugnisses Timi poliseos se ECU ana 100 kg proionton Selling price in ECU per 100 kg of product Prix de vente en écus par 100 kg de produits Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti Verkoopprijzen uitgedrukt in Ecu per 100 kg produkt Preço de venda expresso em Ecus por 100 kg ITALIA - Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, proveniente da: Categoria A, classi U, R, O 70,0 Dirección del organismo de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) via Palestro 81, I-00185 Roma Tel. 49 49 91 Telex 61 30 03