REGOLAMENTO (CEE) N. 2544/92 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 1992 relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 1) originari dell'Indonesia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1539/92 della Commissione2, in particolare l'articolo 11,
considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative alla definizione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 1), elencati in allegato, originari dell'Indonesia, hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo;
considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86, è stata notificata all'Indonesia, in data 6 agosto 1992, una domanda di consultazioni; che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione ha chiesto all'Indonesia di limitare, per un periodo provvisorio di tre mesi a decorrere dalla data di notifica della domanda di consultazioni, le sue esportazioni di prodotti tessili della categoria 1 verso la Comunità ai limiti quantitativi provvisori elencati in allegato; che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni dei prodotti di detta categoria debbono essere soggette provvisoriamente ai limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore;
considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86;
considerando che i prodotti in questione, esportati dall'Indonesia tra il 6 agosto 1992 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dai limiti quantitativi stabiliti;
considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'importazione nella Comunità dei prodotti originari dell'Indonesia della categoria riportata in allegato è soggetta ai limiti quantitativi provvisori stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 2
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'Indonesia verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.
2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dall'Indonesia verso la Comunità sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.
3. Tutti i prodotti spediti dall'Indonesia verso la Comunità a decorrere dal 6 agosto 1992 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia, detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica fino al 5 novembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1992. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione