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REGOLAMENTO (CEE) N. 2892/92 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1992 relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per il ribes nero congelato, originario della Polonia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1333/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia1, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1498/92 della Commissione, del 10 giugno 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia e che fissa i prezzi minimi all'importazione vigenti fino al 31 maggio 19932, prevede l'adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie in caso di inosservanza del prezzo minimo all'importazione; che dalle informazioni pervenute alla Commissione risulta chiaramente che, per il periodo prescritto, il valore unitario delle importazioni di ribes nero congelato, originario della Polonia, è di gran lunga inferiore al prezzo minimo all'importazione fissato dal regolamento (CEE) n. 1498/92; che tale situazione provoca perturbazioni sul mercato comunitario del prodotto in questione e determina comunque l'inosservanza del prezzo minimo all'importazione per il trimestre considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'atto dell'importazione nella Comunità di ribes nero congelato di cui al codice NC ex 0811 20 39 (codici Taric 0811 20 39 * 10 e 0811 20 39 * 90), originario della Polonia, viene riscossa una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione, fissato in allegato al regolamento (CEE) n. 1498/92, ed il prezzo all'importazione effettivo.

Art. 2

1. Il prezzo minimo all'importazione è rispettato quando il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello Stato membro d'immissione in libera pratica non è inferiore al prezzo minimo all'importazione vigente il giorno di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:

  1. a) prezzo fob nel paese d'origine,

  2. b) costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

3. Ai fini del paragrafo 2, per «prezzo fob» s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in questo paese. Dal prezzo fob sono escluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto.

4. Il prezzo è pagato al venditore entro i tre mesi successivi al giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione d'immissione in libera pratica.

5. Qualora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, per la loro conversione nella moneta di questo Stato si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.

Art. 3

1. Per ogni partita, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali confrontano il prezzo all'importazione con il prezzo minimo all'importazione.

2. Il prezzo all'importazione deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, che deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare tale prezzo.

3. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all'importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato dall'importatore:

  1. a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese d'origine dei prodotti,

  2. b) se dette autorità non sono persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione corrisponda al prezzo all'importazione effettivo, o

  3. c) se il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

Art. 4

L'importatore conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali, in particolare fatture, contratti e corrispondenza concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.

Art. 5

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti che hanno lasciato probatamente il paese d'origine prima della data di pubblicazione del presente regolamento.

2. Le parti interessate devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che ricorre la condizione prevista al paragrafo 1. Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di pubblicazione del presente regolamento quando viene presentato uno dei seguenti documenti:

— in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di tale data;

— in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari del paese speditore prima di tale data;

— in caso di trasporto stradale, il carnet TIR rilasciato dall'ufficio doganale nel paese d'origine prima di tale data;

— in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di tale data.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano solo se la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata dalle autorità doganali anteriormente al 1o dicembre 1992.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione