REGOLAMENTO (CEE) N. 3006/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4282/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svizzera recante modifica del protocollo n. 3
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera1 è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1973;
considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante dell'accordo precitato, è stato modificato dalla decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svizzera del 6 dicembre 19882, al fine di semplificare le regole in materia di cumulo; che all'articolo 2 della decisione precitata è stata prevista una clausola di salvaguardia specifica;
considerando che il 21 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4282/883 destinato a definire le modalità di attuazione della clausola di salvaguardia;
considerando che la decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svizzera e il regolamento (CEE) n. 4282/88 erano applicabili sino al 31 dicembre 1991;
considerando che l'8 settembre 1992 il comitato misto CEE-Svizzera ha adottato la decisione n. 2/92 (4) che proroga la validità della decisione n. 5/88, anche per quanto riguarda la clausola di salvaguardia dell'articolo 2, per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 1992; che è pertanto necessario prorogare anche la validità del regolamento (CEE) n. 4282/88,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 4282/88 è prorogato per un periodo indeterminato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1992. Per il Consiglio Il Presidente W. WALDEGRAVE