REGOLAMENTO (CEE) N. 2965/92 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1992 che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, gli importi dei contributi alla produzione
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/922, in particolare l'articolo 28, paragrafo 8 e l'articolo 28 bis, paragrafo 5,
considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 886/914, prevede che gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per lo zucchero e per l'isoglucosio devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente;
considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2682/91 della Commissione5, l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1785/81, è stato portato per la campagna di commercializzazione 1991/1992 al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;
considerando che la perdita globale previsibile constatata conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 comporta, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1991/1992, la presa in considerazione degli importi massimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento stesso, per quanto riguarda il contributo alla produzione di base, nonché la presa in considerazione per il calcolo del contributo B, in conformità dell'articolo 28, paragrafi 4 e 5 del regolamento sopra ricordato, di un importo pari al 30,363 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;
considerando che la perdita globale constatata in base ai dati disponibili e in applicazione dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, risulta interamente coperta dai ricavi dei contributi alla produzione di base e dei contributi B; che, in conseguenza di ciò, per la campagna di commercializzazione 1991/1992 non si deve fissare il coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 di detto regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1991/1992, sono fissati a:
a) 1,0602 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
b) 16,0954 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;
c) 0,4448 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
d) 6,7530 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione