REGOLAMENTO (CEE) N. 3045/92 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1992 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Georgia, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1897/92 e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/922, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni, destinandole all'esportazione in Georgia nel quadro del regolamento (CEE) n. 1897/92 dela Commissione, del 9 luglio 1992, recante modalità di esecuzione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche ai sensi della decisione del Consiglio 91/658/CEE del 16 dicembre 19913;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento4, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/875, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1897/92 della Commissione ha previsto alcune disposizioni per il riconoscimento dei contratti di forniture; che è necessario disporre che il contratto di vendita delle carni d'intervento sia autorizzato solo previa verifica di tale riconoscimento;
considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;
considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/917;
considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;
considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione8; modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3028/929; che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Si procede alla vendita di circa 4 300 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese.
2. Tali carni sono messe in vendita nel quadro del regolamento (CEE) n. 1897/92 e devono essere importate in Georgia.
3.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 569/88.
A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione10. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.
4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
5. Le offerte o le domande di acquisto sono valide solo se:
— vertono su un numero uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta;
— sono corredate di una copia del contratto di vendita per un quantitativo uguale al quantitativo richiesto stipulato dal richiedente con le competenti autorità georgiane; il contratto deve contenere una dichiarazione redatta in inglese da dette autorità secondo cui la carne deve essere fornita nel quadro del regolamento (CEE) n. 1897/92.
6.
Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [telex 220 37 B Agrec; telefax (02) 296 60 27]..
L'organismo di intervento irlandese procede alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Commissione, in particolare in relazione alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1897/92.
7.
Sono prese in considerazione per la gara solamente le offerte pervenute all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 28 ottobre 1992.
Dopo il 31 dicembre 1992 le domande di acquisto non sono più ricevibili.
8. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi a l'indirizzo indicato nell'allegato II.
Art. 2
L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento.
Art. 3
1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.
2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di:
— 300 ECU/100 kg di carni con osso;
Art. 4
1.
Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:
Carne de intervención - Sin restitución - [Reglamento (CEE) no 3045/92];
Interventionskoed - Uden restitution - [Forordning (EOEF) nr. 3045/92];
Interventionsfleisch - Ohne Erstattung - [Verordnung (EWG) Nr. 3045/92];
ÊñÝáò ðáñaaìâUEóaaùò - ×ùñssò aaðéóôñïoeÞ - [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3045/92];
Intervention meat - No refund - [Regulation (EEC) No 3045/92];
Viande d'intervention - Sans restitution - [Règlement (CEE) no 3045/92];
Carni d'intervento - Senza restituzione - [Regolamento (CEE) n. 3045/92];
Vlees uit interventievoorraden - zonder restitutie - [Verordening (EEG) nr. 3045/92];
Carne de intervençao - Sem restituiçao - [Regulamento (CEE) no 3045/92].
2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione11.
Art. 5
Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, «Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento», sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:
«136. Regolamento (CEE) n. 3045/92 della Commissione, del 22 ottobre 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate in Georgia in applicazione del regolamento (CEE) n. 1897/92 (136).
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne ÊñUEôïò ìÝëïò Ðñïúueíôá Ðïóueôçôaaò (ôueíïé) AAëUE÷éóôaaò ôéìÝò ðùëÞóaaùò aaêoeñáaeueìaaíaaò óaa Ecu áíUE ôueíï Member State Products Quantities (tonnes) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre Produits Quantités (tonnes) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada Ireland - Hindquarters and forequarters from Category C, classes U, R and O 4 300 485 ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao IRELAND: Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 78 90 11, ext. 2278 and 3806 Telex 93292 and 93607 Telefax (01) 61 62 63, (01) 78 52 14 and (01) 662 01 98