REGOLAMENTO (CEE) N. 3075/92 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1992 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 1992
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, in particolare l'articolo 20, paragrafo 10,
considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3687/91 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitario del prodotto considerato;
considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo 1992, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3687/91 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3570/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, che fissa, per la campagna di pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti di cui al codice NC 16042;
considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3687/91, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;
considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità, eccedono, per i tonni albacora di peso superiore a 10 kg, le quantità risultanti dall'applicazione del rapporto fra le quantità totali consegnate all'industria comunitaria da produttori comunitari e la totalità delle quantità utilizzate da questa industria, e, per i tonni albacora di peso non superiore ai 10 kg e il listao, il 110 % delle quantità vendute e consegnate durante lo stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3687/91 all'articolo 20, paragrafo 4, primo trattino per una specie, e terzo trattino per le altre due; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione dei quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;
considerando che è opportuno decidere, in conformità con il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera3, di concedere l'indennità compensativa per i prodotti considerati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'indennità compensativa di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3687/91 è concessa durante il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo 1992, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:
(in ecu per tonnellata)
Prodotti Importo massimo dell'indennità, ai seni dell'articolo 20, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3687/91 Albacora interi di peso superiore a 10 kg 119 Albacora interi di peso non superiore a 10 kg 96 Listao intero 74
Art. 2
1.
Per i prodotti definiti qui di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:
Albacora interi di peso superiore a 10 kg: 24 513 t
Albacora interi di peso non superiore a 10 kg: 3 654 t
Listao intero: 10 651 t
2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati d'accordo con quanto disposto in allegato.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1992. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente