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REGOLAMENTO (CEE) N. 3182/92 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1992 che revoca il regolamento (CEE) n. 2364/92 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/882, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2364/92 della Commissione3 ha proibito la pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione II b da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2985/92 del Consiglio4 aumenta il contingente di merluzzo bianco attribuito alla Comunità della divisione CIEM II b e previsto dal regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio5; che la pesca del merluzzo bianco effettuata da navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro deve essere quindi autorizzata; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 2364/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 17 ottobre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1992. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente