REGOLAMENTO (CEE) N. 3311/92 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1992 che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1991/1992 in Portogallo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che, nel periodo dall'autunno 1991 alla primavera 1992, il Portogallo è stato colpito da una forte siccità che ha provocato, da un lato, una perdita del raccolto di cereali e relativa, in alcune regioni, alla quasi totalità del raccolto e, dall'altro, costi supplementari particolarmente elevati per l'alimentazione del bestiame bovino, ovino, caprino e equino in determinate regioni; che, onde attenuare la perdita di reddito che subiranno i produttori interessati, occorre prevedere regimi di aiuto specifici; che si devono stabilirne le modalità;
considerando che la siccità primaverile colpisce in misura minore i cereali tardivi, come ad esempio il granturco e il sorgo; che occorre pertanto limitare l'aiuto ai cereali invernali; che le colture di frumento duro beneficiano già di un consistente aiuto per ettaro, indipendentemente dalla produzione; che è quindi opportuno limitare l'aiuto alle colture di frumento tenero, di orzo, di segala e di triticale;
considerando che per i cereali è indicato limitare l'aiuto agli agricoltori con una produttività modesta; che per tali produttori l'aiuto deve essere stabilito in funzione del livello della perdita di produzione e dei costi di produzione dei vari cereali;
considerando che, per quanto concerne gli allevatori di bestiame, occorre prevedere nelle regioni colpite aiuti speciali per i produttori che detengono vacche nutrici, pecore e/o capre, nonché per i piccoli produttori lattieri delle stesse regioni; che è opportuno limitare l'importo di questi aiuti ad un livello atto a compensare l'acquisto di quantitativi complementari di foraggio durante il periodo nel quale, in anni normali, la crescita dell'erba è sufficiente per l'alimentazione di base di tali animali;
considerando che, per quanto concerne la compensazione a favore degli allevatori per i costi supplementari, occorre stabilire, in funzione della gravità della carenza di precipitazioni rispetto ai valori pluviometrici normali, nonché delle conseguenze delle temperature eccezionalmente elevate, un elenco delle regioni a seconda del grado di siccità raggiunto; che l'importo massimo degli aiuti autorizzati dovrebbe essere limitato in funzione di tale grado di siccità e a seconda della specie animale interessata;
considerando che, per consentire un versamento rapido di tali aiuti, è opportuno prendere come riferimento individuale i premi comunitari concessi per la campagna 1991 per le vacche nutrici, per pecora e/o capra; che occorre tuttavia tener conto dei nuovi produttori che non hanno presentato domande per la campagna 1991;
considerando che le conseguenze economiche della siccità rischiano di rallentare il processo d'integrazione del settore agricolo portoghese nelle organizzazioni comuni di mercato; che, al fine di sostenere lo sforzo compiuto dal Portogallo per far fronte alle difficoltà incontrate, è d'uopo prevedere la partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, al finanziamento degli aiuti in questione entro i limiti degli importi stanziati a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee;
considerando che è opportuno autorizzare la Repubblica portoghese a concedere un aiuto, a carico del bilancio nazionale, ai detentori di cavalli nelle regioni più colpite dalla siccità,
TITOLO I Misure a favore dei produttori di cereali
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. La Repubblica portoghese è autorizzata a concedere un aiuto speciale ai produttori di frumento tenero, di orzo, di segala e di triticale particolarmente colpiti dalla siccità che ha infierito in Portogallo nel periodo dall'autunno 1991 alla primavera 1992.
2. Sono considerati particolarmente colpiti i produttori di cereali che nel 1992 hanno ottenuto, nella loro azienda, una media per ettaro inferiore a 1 000 chilogrammi di frumento tenero, a 850 chilogrammi d'orzo e di triticale ed a 650 chilogrammi di segala.
Art. 2
Possono beneficiare dell'aiuto i produttori che hanno presentato una dichiarazione di coltivazione nell'ambito del regime di aiuto speciale previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo3 nonché, in casi debitamente giustificati, gli altri produttori che possano comprovare danni alle loro colture di cereali.
Art. 3
1. L'importo dell'aiuto per ettaro è il seguente:
— ecu 215 per ettaro per il frumento tenero,
— ecu 165 per ettaro per l'orzo e il triticale,
— ecu 120 per ettaro per la segala.
2. L'aiuto deve essere applicato in modo che i produttori particolarmente colpiti che abbiano ottenuto, per ogni cereale, una produzione inferiore ai quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, abbiano diritto ad un aiuto parziale. In tal caso, gli importi di cui al presente articolo, paragrafo 1 verranno diminuiti proporzionalmente alla differenza tra la resa effettivamente ottenuta ed i valori indicati all'articolo 1, paragrafo 2.
Art. 4
Le modalità d'applicazione del presente titolo e in particolare quelle concernenti i controlli sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali4.
TITOLO II Misure a favore degli allevatori di bestiame
Art. 5
La Repubblica portoghese è autorizzata a concedere un aiuto speciale ai produttori che detengano vacche nutrici, vacche da latte, pecore e/o capre nelle regioni colpite dalla siccità che ha infierito in Portogallo nel periodo dall'autunno 1991 alla primavera 1992, i quali s'impegnino a mantenere la mandria almeno fino al 31 dicembre 1992. Ai fini del presente regolamento:
— le regioni particolarmente colpite sono quelle elencate nell'allegato I,
— le regioni assai gravemente colpite sono quelle elencate nell'allegato II,
— le regioni gravemente colpite sono quelle elencate nell'allegato III.
Art. 6
In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto speciale per la siccità ai produttori detentori di vacche nutrici che abbiano beneficiato nel 1991 del premio per il mantenimento delle vacche nutrici istituito dal regolamento (CEE) n. 1357/805. Se il numero di vacche nutrici detenuto alla data del 1o settembre 1992:
— è pari a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1991, l'aiuto può essere accordato al massimo per detto numero di capi;
— è inferiore a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1991, viene preso in considerazione questo numero inferiore;
— è superiore a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1991, viene preso in considerazione questo numero superiore, a condizione che gli animali fossero già detenuti alla data del 1o gennaio 1992 e con riserva di un adeguato controllo da parte delle autorità competenti.
Può essere altresì concesso un aiuto ai produttori detentori di vacche nutrici citati all'articolo 5 i quali, non avendo beneficiato del premio per il mantenimento delle vacche nutrici nella campagna 1991, possono dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti, di aver effettivamente detenuto vacche nutrici ammissibili al beneficio del premio a norma del regolamento (CEE) n. 1357/80 almeno nel periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 1o settembre 1992. L'aiuto può essere concesso al massimo per questo numero di vacche nutrici.
Art. 7
In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto speciale ai produttori che pratichino la consegna o la vendita diretta di latte o di prodotti lattiero-caseari ed il cui quantitativo di riferimento individuale, menzionato all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari6, sia pari o inferiore a 60 000 chilogrammi. L'aiuto è concesso unicamente ai produttori delle regioni particolarmente colpite o assai gravemente colpite a norma dell'articolo 5, secondo comma, primo e secondo trattino, i quali possano dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti, di aver effettivamente detenuto vacche da latte almeno durante il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o settembre 1992. L'aiuto può essere concesso al massimo per questo numero di vacche da latte. In ogni caso, il numero delle vacche da latte per le quali può essere corrisposto l'aiuto non deve essere superiore a 17.
Art. 8
In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto speciale per la siccità ai produttori detentori di pecore e/o capre che abbiano beneficiato del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine7 per la campagna 1992. L'aiuto può essere concesso al massimo per il numero di pecore e/o di capre ammissibile al premio, con riserva di adeguato controllo ad opera delle autorità competenti.
Art. 9
1. L'importo dell'aiuto non può superare:
a) per le regioni particolarmente colpite: ecu 145 per vacca nutrice, ecu 14,5 per pecora e ecu 14,5 per capra;
b) per le regioni assai gravemente colpite: ecu 110 per vacca nutrice, ecu 11 per pecora e ecu 11 per capra;
c) per le regioni gravemente colpite: gli importi di cui alla lettera b) sono ridotti del 32 %;
d) per le vacche da latte delle regioni particolarmente o assai gravemente colpite: ecu 75 per vacca.
2. Qualora gli animali non siano stati presenti nelle regioni di cui all'articolo 5 durante tutto il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o maggio 1992, gli importi massimi di cui al presente articolo, paragrafo 1 sono ridotti proporzionalmente al periodo di presenza.
Art. 10
La Commissione può stabilire le modalità d'applicazione del presente titolo, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina8 per le vacche nutrici, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 per le vacche lattiere o all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per le pecore e/o le capre.
TITOLO III Altre disposizioni
Art. 11
A complemento dell'aiuto speciale per la siccità, la Repubblica portoghese è autorizzata a concedere, a carico del bilancio nazionale, un aiuto non superiore a ecu 110 per ogni riproduttrice della specie equina di oltre 12 mesi d'età nelle regioni particolarmente colpite ed in quelle assai gravemente colpite.