REGOLAMENTO (CEE) N. 3576/92 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 1992 relativo alla definizione della nozione di «prodotto originario» applicabile per taluni prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse, nel quadro di regimi preferenziali accordati dalla Comunità a paesi terzi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
considerando che i protocolli e gli allegati (1) relativi alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione di regimi preferenziali accordati dalla Comunità in ordine alle importazioni da paesi terzi escludono determinati prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse dal loro campo di applicazione, segnatamente per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotto originario»;
considerando che per tutti questi prodotti, importati nel quadro di detti regimi preferenziali, gli Stati membri definiscono la nozione di «prodotto originario» conformemente alle rispettive normative nazionali;
considerando che il mercato interno comporterà uno spazio senza frontiere in cui sarà assicurata, in particolare, la libera circolazione delle merci; che occorre quindi garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotto originario» applicabile a tali prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse, nel quadro di regimi preferenziali accordati dalla Comunità a paesi terzi;
considerando che conviene pertanto definire le condizioni che conferiscono a questi prodotti il carattere di prodotti originari ai fini dell'applicazione ai suddetti regimi tariffari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative ai regimi preferenziali accordati dalla Comunità per determinati prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse, menzionati all'allegato ed originari dell'Algeria, dell'Austria, di Cipro, dell'Egitto, della Finlandia, dell'Ungheria, dell'Islanda, delle isole Faeroeer, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Norvegia, della Polonia, della Cecoslovacchia, della Siria, della Svezia, della Svizzera, della Tunisia e degli Stati ACP, in appresso denominati «paesi o territori beneficiari», sono considerati prodotti originari del paese o territorio beneficiario:
a) i prodotti interamente ottenuti nel paese o territorio beneficiario;
b) i prodotti ottenuti nel paese o territorio beneficiario utilizzando anche prodotti diversi da quelli indicati nella lettera a), in appresso denominati «materiali non originari», purché questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.
Art. 2
Ai fini dell'articolo 1, lettera a) sono considerati interamente ottenuti nel paese o territorio beneficiario:
a) i prodotti petroliferi estratti dal suo suolo o dal fondo dei suoi mari o oceani;
b) i prodotti petroliferi estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle sue acque teritoriali, a condizione che il paese o territorio beneficiario stesso eserciti, a fini di sfruttamento, diritti esclusivi su questo suolo o sottosuolo;
c) i prodotti petroliferi che vi sono fabbricati impiegando esclusivamente i prodotti di cui alle lettere a) e b).
Art. 3
Ai fini dell'articolo 1, lettera b), si considera che i materiali non originari hanno subito una lavorazione o trasformazione sufficiente quando il prodotto ottenuto, indicato nelle colonne 1 e 2 dell'allegato possiede i requisiti stabiliti nella colonna 3.
Art. 4
Ai fini dei codici SA ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 di cui alla colonna 1 dell'allegato, le operazioni semplici, quali la pulitura, la decantazione, la desalinizzazione, la separazione dell'acqua, la filtrazione, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un dato tenore di zolfo mediante miscelatura di prodotti con tenori di zolfo diversi e le combinazioni di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Art. 5
1. Nei limiti in cui non fossero ancora applicabili ai prodotti menzionati in allegato del presente regolamento, le disposizioni dei protocolli e degli allegati relativi alla definizione di «prodotto originario» e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione di regimi preferenziali accordati dalla Comunità a paesi o territori beneficiari si applicano, mutatis mutandis, a tali prodotti fatti salvi l'articolo 1 e il paragrafo 2 del presente articolo.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 1 si considerano trasportati direttamente da un paese o territorio beneficiario che esporta nella Comunità anche i prodotti indicati all'allegato del presente regolamento, il cui trasporto si effettui via canali con transito attraverso un territorio diverso da quello del paese o territorio beneficiario.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente D. HURD (1) Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Austria (GU n. L 149 del 15. 6. 1988, pag. 5). Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Finlandia (GU n. L 149 del 15. 6. 1988, pag. 75). Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Islanda (GU n. L 180 del 9. 7. 1988, pag. 5). Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Norvegia (GU n. L 180 del 9. 7. 1988, pag. 75). Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Svezia (GU n. L 216 dell'8. 8. 1988, pag. 5). Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Svizzera (GU n. L 216 dell'8. 8. 1988, pag. 75). Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Isole Faeroeer (GU n. L 371 del 31. 12. 1991, pag. 40). Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Marocco (GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 38). Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Algeria (GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 40). Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Tunisia (GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 38). Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Egitto (GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 30). Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Giordania (GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 24). Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Libano (GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 24). Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Siria (GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 22). Protocollo all'accordo CEE-Cipro (GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 19). Protocollo all'accordo CEE-Malta (GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 11). Allegato alla decisione n. 2/76 che modifica il protocollo n. 3 all'accordo CEE-Israele (GU n. L 190 del 29. 7. 1977, pag. 3). Protocollo n. 1 alla quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 134). Protocollo n. 4 all'accordo CEE-Polonia (GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 68). Protocollo n. 4 all'accordo CEE-RFCS (GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 83). Protocollo n. 4 all'accordo CEE-Ungheria (GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 155).