REGOLAMENTO (CEE) N. 3587/92 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/89 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di canapa
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/922, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3164/89 della Commissione, del 23 ottobre 1989, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di canapa3, l'integrazione per i semi di canapa è concessa soltanto per le superfici che hanno formato oggetto di una dichiarazione di superficie di semina conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità di applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3569/925; che a norma di tali disposizioni, tenendo conto nel contempo del principio di proporzionalità e del corretto funzionamento del regime di aiuto di cui trattasi, in caso di presentazione tardiva della suddetta dichiarazione, la perdita dell'aiuto forfettario per ettaro per la canapa è commisurata al ritardo subito; che per gli stessi motivi è opportuno modulare la perdita dell'integrazione prevista per i semi di canapa;
considerando che è opportuno pertanto modificare le suddette disposizioni ed estendere il beneficio della presente misura, a partire dalla campagna 1991/1992, agli interessati che ne facciano domanda entro una data stabilita;
considerando che le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3164/89, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1164/89, nonché quelle dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3569/92 della Commissione (*), che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89, si applicano per l'integrazione per i semi di canapa.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione