REGOLAMENTO (CEE) N. 3616/92 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1992 recante misure di riconversione per i tabacchi delle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havana II c e ibridi di Geudertheimer
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, in particolare l'articolo 14,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/923, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando che il programma di riconversione dalle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havana II c e ibridi di Geudertheimer ad altre varietà di tabacco o a colture agricole diverse dal tabacco deve permettere di ridurre i quantitativi di quei tabacchi - prodotti nel quadro dei quantitativi massimi garantiti - al livello dei limiti di garanzia specifici stabiliti dal raccolto 1993;
considerando che la riconversione ad altre varietà di tabacco può compiersi nei limiti delle quote disponibili e per quantità che comportano spese corrispondenti a quelle necessarie per la riconversione a colture diverse dal tabacco;
considerando che i beneficiari dalle misure di riconversione devono rinunciare definitivamente al diritto di produrre una delle varietà di tabacco succitate, ammissibile ai premi, e impegnarsi a coltivare altre varietà di tabacco o prodotti agricoli diversi dal tabacco; che le quote rese in questo modo disponibili possono essere distribuite agli altri produttori limitatamente al limite di garanzia specifico dello Stato membro, a norma del regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione, del 1o dicembre 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 19944;
considerando che è opportuno determinare l'aiuto a favore della riconversione a colture diverse dal tabacco nella misura dell'aiuto di cui avrebbe potuto beneficiare il produttore se avesse continuato a produrre la varietà di cui trattasi, in modo da agevolarlo negli investimenti necessari e nella progressiva utilizzazione delle superfici per le nuove colture; che per i produttori che continuano a produrre tabacco ammissibile ai premi comunitari l'aiuto di riconversione deve essere ridotto;
considerando che per incoraggiare gli Stati membri ad attuare una politica di promozione della qualità è opportuno includere nel programma di riconversione i produttori le cui superfici siano situate in un'ex zona di produzione non più riconosciuta a norma del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione, del 1o dicembre 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio5;
considerando che è opportuno determinare i quantitativi che possono formare oggetto di riconversione varietale, tenendo conto del rapporto tra gli aiuti per la riconversione varietale e quelli per la riconversione ad altre colture; che è opportuno favorire, se del caso, la riconversione a colture diverse dal tabacco;
considerando che il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione dell'aiuto in moneta nazionale deve essere identico per tutti i beneficiari e corrispondere al tasso vigente all'inizio del periodo di commercializzazione del raccolto;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il programma di riconversione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 riguarda una quantità equivalente alla riconversione di 11 500 tonnellate di Mavra e Tsebelia, nonché di 5 800 tonnellate di Forchheimer Havana II c e di ibridi di Geudertheimer verso colture agricole diverse dal tabacco.
Art. 2
1. Possono partecipare al programma di riconversione i produttori che:
— hanno ottenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 3477/92, un'attestazione di quota o un certificato di coltivazione valido per il raccolto 1993, sulla base della propria produzione, relativa ai raccolti 1989, 1990 e 1991, di una delle varietà elencate nell'articolo 1,
— rinunciano all'intero quantitativo indicato in tale attestazione o certificato, nonché ai corrispondenti diritti per il futuro,
— s'impegnano a coltivare sulla relativa superficie altre colture agricole oppure varietà di tabacco appartenenti ad un altro gruppo varietale.
2. Il produttore può sottoscrivere l'impegno di produrre altre varietà di tabacco soltanto se ottiene un'attestazione di quota o un certificato di coltivazione per il gruppo di varietà in questione.
3. I quantitativi resi disponibili in virtù del paragrafo 1 dai produttori che si sono impegnati a riconvertire la propria produzione vengono ridistributi fra gli altri produttori a norma del regolamento (CEE) n. 3477/92.
Art. 3
1. Il produttore che nell'ambito del programma di riconversione si impegna a produrre colture agricole diverse dal tabacco riceve per ciascuno dei raccolti 1993, 1994 e 1995 un aiuto di riconversione pari a 2 ecu/kg di tabacco per il quale rinuncia all'attestazione di quota o al certificato di coltivazione rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 3477/92.
2. Se il produttore s'impegna a riconvertirsi ad altre varietà di tabacco l'aiuto è di 0,8 ecu/kg per ciascuno dei raccolti 1993, 1994 e 1995.
Art. 4
Gli Stati membri possono includere d'ufficio nel programma di riconversione verso colture diverse dal tabacco i produttori delle varietà elencate all'articolo 1, le cui superfici si trovino in un'ex zona di produzione che lo Stato membro ha deciso, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3478/92, di non riconoscere più. In tal caso l'aiuto viene versato per la quantità corrispondente all'attestazione di quota o al certificato di coltivazione cui il produttore avrebbe avuto diritto qualora le sue superfici non fossero state escluse dalla zona di produzione.
Art. 5
1. Ai fini della determinazione dei quantitativi massimi che possono formare oggetto del programma di riconversione, un chilo di tabacco nell'ambito delle misure di riconversione a colture diverse dal tabacco equivale a 2,5 kg di tabacco nell'ambito delle misure di riconversione varietale.
2. Qualora le domande di riconversione superino i quantitativi disponibili, lo Stato membro accoglie in primo luogo le richieste relative alla riconversione a colture diverse dal tabacco. All'interno di ogni categoria di produttori, lo Stato membro tiene conto, in particolare, della necessità di favorire la produzione delle varietà di tabacco più rispondenti alle esigenze del mercato.
Art. 6
1. Il pagamento dell'aiuto di riconversione è effettuato entro il 30 settembre dell'anno del raccolto.
2. Per la riconversione dell'aiuto in moneta nazionale si applica il tasso di conversione agricolo vigente il 1o agosto dell'anno del raccolto.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione