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REGOLAMENTO (CEE) N. 3676/92 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1992 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1992/1993

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/922, in particolare l'articolo 41, paragrafi 7 e 10, l'articolo 47, paragrafo 3 e l'articolo 81,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/914, ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 2209/915, ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili per la campagna 1992/1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 prevede, all'articolo 41, paragrafo 1, che nelle campagne durante le quali è decisa la distillazione di cui all'articolo 39, deve essere aperta contemporaneamente all'entrata in vigore di tale misura una distillazione di sostegno;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3675/92 della Commissione (6) ha deciso l'attuazione per la campagna 1992/1993 della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che è quindi necessario aprire la distillazione prevista all'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, tenuto conto dell'azione di risanamento del mercato prevista grazie all'applicazione, durante detta campagna, della misura di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, è opportuno limitare l'applicazione della misura unicamente alle regioni dove è aperta la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, nonché limitare a 6 milioni di hl il quantitativo globale di vino da tavola che può essere distillato nel quadro della distillazione di sostegno; che è altresì opportuno che il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può presentare uno o più contratti o dichiarazioni di consegna all'approvazione dell'organismo d'intervento sia limitato ad un'adeguata percentuale del quantitativo di vino da tavola da esso prodotto nel corso della campagna 1992/1993;

considerando che le considerevoli differenze di resa per ettaro constatate nelle regioni di produzione, delimitate in funzione della distillazione obbligatoria dal regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2070/918, rischiano di far concentrare l'azione di sostegno del mercato in un'unica regione, in considerazione del meccanismo di ripartizione del volume complessivo tra i produttori adottato; che, perché la misura possa avere un'efficacia ripartita in modo equilibrato, occorre stabilire i volumi massimi per regione che non possono essere superati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Una distillazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1992/1993 per tutti i vini da tavola ricavati da uve provenienti dalle regioni di produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 soggette alla distillazione obbligatoria per la campagna 1992/1993 nei limiti di 6 milioni di hl. Questo quantitativo è ripartito fra le regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 come segue:

— regione 3: 600 000 hl

— regione 4: 4 000 000 di hl

— regione 5: 75 000 hl

— regione 6: 1 200 000 hl

— regione 7: 125 000 hl.

Art. 2

Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare 20 hl per ettaro di superficie coltivata per la produzione di vino da tavola.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione