REGOLAMENTO (CEE) N. 3955/92 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1992 relativo alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che la conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Comunità; che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri diversi da quelli dell'articolo 235,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sono approvati, a nome della Comunità economica europea, l'accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia, nonché la dichiarazione della Comunità relativa all'articolo I.
I testi dell'accordo e della dichiarazione sono acclusi al presente regolamento.
Art. 2
Il Presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità economica europea, alla notifica prevista all'articolo XVIII dell'accordo (2).
Art. 3
1. Nel consiglio di direzione del Centro internazionale di scienza e tecnologia, in appresso denominato «Centro», le Comunità sono rappresentate dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione, ciascuna delle quali designa un membro del consiglio di direzione.
2.
La responsabilità generale della gestione di problemi riguardanti il Centro incombe alla Commissione.
Il Consiglio è tenuto pienamente informato, in tempo utile prima delle riunioni del consiglio di direzione, delle questioni da discutere in dette riunioni nonché degli orientamenti della Commissione al riguardo.
Fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione esprime la posizione delle Comunità in seno al consiglio di direzione.
3. Per le questioni che rientrano nell'articolo III, punto v), e negli articoli V e XIII, la posizione delle Comunità è determinata dal Consiglio e espressa di norma dalla Presidenza, salvo che il Consiglio decida altrimenti. Per le questioni che rientrano nell'articolo IV, paragrafo B, punti i) e v) e nell'articolo IV, paragrafo E, la posizione delle Comunità è determinata dal Consiglio e espressa di norma dalla Commissione, salvo che il Consiglio decida altrimenti, più in particolare ove si tratti di settori per i quali l'esperienza e le conoscenze si trovano principalmente negli Stati membri.
4.
Per la determinazione della posizione delle Comunità, conformemente al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Nel prendere una decisione per la quale, conformemente al paragrafo 3, la posizione delle Comunità deve essere espressa, contrariamente alla norma, dalla Commissione oppure, se del caso, dalla Presidenza, il Consiglio delibera a maggioranza semplice.
5. I progetti finanziati o cofinanziati dalla Comunità sono decisi in applicazione del regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/911 o di qualsiasi altro atto che gli succede e secondo la procedura ivi prevista.
6. In seno al comitato scientifico consultivo, istituito dall'articolo IV, paragrafo D dell'accordo, le Comunità sono rappresentate da esperti adatti nominati dal Consiglio in base ad un elenco proposto dalla Commissione, in cui figurino i nomi indicati dagli Stati membri.
Art. 4
Il Centro ha personalità giuridica ed ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni applicabili nelle Comunità; esso può in particolare stipulare contratti, acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente D. HURD (2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.