REGOLAMENTO (CEE) N. 3888/92 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992 recante modalità transitorie nel settore delle carni bovine, in attesa che venga applicato a taluni regimi di aiuti comunitari il sistema integrato di gestione e di controllo
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/922, in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8, l'articolo 4 c, paragrafo 4, l'articolo 4 d, paragrafo 8, l'articolo 4 e, paragrafo 5, l'articolo 4 g, paragrafo 5, l'articolo 4 h, paragrafo 2, e l'articolo 4 k, paragrafo 2,
considerando che le disposizioni in merito alle domande di aiuti, all'identificazione e alla registrazione dei bovini, nonché ai controlli di cui al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari3, in appresso denominato «sistema integrato», si applicheranno soltanto a decorrere dal 1o febbraio 1993; che, se si vuole che i regimi di premi istituiti nel settore delle carni bovine con la riforma della politica agraria comune siano pienamente operativi fin dal 1o gennaio 1993, occorre adottare alcune disposizioni transitorie; che queste ultime devono basarsi, per quanto possibile, sulle soluzioni elaborate nell'ambito del sistema integrato;
considerando che alcune disposizioni del sistema integrato si applicheranno anche alle domande inoltrate in virtù del presente regolamento transitorio, particolarmente in materia di superfici foraggere, di controlli, di sanzioni e di ripetizione dell'indebito; che è opportuno richiamare su questo punto l'attenzione dei produttori interessati;
considerando che, per dare ai produttori la possibilità di orientare le loro produzioni, è necessario precisare maggiormente la nozione di superficie foraggera;
considerando che l'azienda agricola costituisce l'unità di riferimento per la gestione dei regimi di aiuti summenzionati; che, onde evitare che gli effetti stabilizzatori della riforma sulla produzione agricola siano elusi attraverso il frazionamento artificiale di aziende preesistenti, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di non riconoscere simili frazionamenti in determinati casi;
considerando che occorre precisare il contenuto obbligatorio della domanda di aiuti «animali», viste le necessità di gestione e di controllo dei regimi di premi in causa;
considerando che il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari deve essere sottoposto a un controllo efficace; che, dato il periodo ridotto di applicazione del presente regolamento, è preferibile limitarsi ad emanare disposizioni di base in materia di controllo degli animali; che tuttavia, visto che il regime di premio speciale alla macellazione o alla prima immissione sul mercato sarà pienamente operativo a partire dal 1o gennaio 1993, è d'uopo specificare i criteri di controllo applicabili in tale contesto;
considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze naturali, è opportuno adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi; che, a tale scopo, tenuto conto delle peculiarità del regime «animali», è necessario prevedere sanzioni differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio del regime stesso per l'anno in corso e per quello successivo;
considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di aiuti «animali», presentate prima che le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo previsto per taluni regimi di aiuti comunitari entrino in vigore per i seguenti regimi:
— regime di premio speciale,
— regime di premio di destagionalizzazione,
— regime di premio per vacca nutrice e
— regime di importo complementare,
che formano oggetto degli articoli da 4 a a 4 h e 4 k del regolamento (CEE) n. 805/68.
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, le disposizioni in materia di controlli amministrativi e in loco, di sanzioni per le superfici foraggere, nonché di ripetizione dell'indebito, già adottate per le domande di aiuti «superfici», verranno stabilite in un secondo tempo, per quanto riguarda le domande di cui al paragrafo 1, nell'ambito del sistema integrato.
Art. 2
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
a) una parcella costituita da colture arboree e da una delle colture previste all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 si considera come una parcella agricola, purché la suddetta coltura si possa effettuare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arboree della stessa regione;
b) in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le competenti autorità procedono alla ripartizione delle medesime fra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione od ai loro diritti di utilizzazione di tali superfici;
c) ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per l'allevamento degli animali per un periodo minimo di 7 mesi a decorrere da una data da determinarsi dallo Stato membro, compresa tra il 1o gennaio e il 31 marzo.
2.
Le competenti autorità considerano più aziende come un'unica azienda, qualora tali aziende siano state costituite dopo il 30 giugno 1992 e qualora, tenuto conto di tutte le circostanze economiche e giuridiche pertinenti, la loro costituzione si configuri essenzialmente come un mezzo per eludere le disposizioni in materia di limiti al beneficio dei premi di cui agli articoli da 4 a a 4 k del regolamento (CEE) n. 805/68.
Il disposto del comma precedente non si applica se gli interessati sono in grado di dimostrare che la struttura fisica o finanziaria dell'azienda subito un mutamento sostanziale, tale da giustificare, di per sé stesso, la trasformazione dell'azienda preesistente.
3. Ai fini dell'applicazione del sistema integrato, se una superficie foraggera è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'imprenditore che la utilizza, detta superficie viene considerata, su richiesta del produttore, come parte integrante dell'azienda di quest'ultimo, a condizione che:
— sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda e
— la maggioranza relativa delle superfici agricole utilizzate dal produttore in questione sia situata nello Stato membro in cui questi ha sede.
Art. 3
1. Per essere ammesso al beneficio di uno dei regimi di cui all'articolo 1, ogni produttore presenta una o più domande di aiuti «animali» (in appresso denominate «domande») entro le scadenze previste per i regimi in questione.
2.
Fatte salve le esigenze relative alle domande di premio stabilite dal regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (4), la domanda contiene tutte le informazioni necessarie, in particolare:
— l'identificazione del produttore,
— il numero dei bovini per i quali viene chiesto un premio;
— eventualmente, l'impegno del produttore a detenere gli animali nella propria azienda durante il periodo di detenzione, il luogo od i luoghi di detenzione, nonché, se del caso, il periodo od i periodi di detenzione e il numero d'identificazione dei bovini; in caso di cambiamento del luogo di detenzione durante il suddetto periodo, il produttore è tenuto a informarne anticipatamente per iscritto l'autorità competente;
— eventualmente, il massimale individuale per gli animali in oggetto;
— eventualmente, la quantità di riferimento individuale di latte assegnata all'imprenditore all'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nell'anno civile considerato; qualora detta quantità non sia nota alla data di inoltro della domanda, essa verrà comunicata all'autorità competente non appena possibile;
— una dichiarazione del produttore di aver preso atto delle condizioni di concessione degli aiuti in oggetto.
Lo Stato membro può decidere che alcune di queste informazioni non debbano figurare nella domanda di aiuto, se esse sono già state comunicate separatamente all'autorità competente.
3. Se una domanda deve essere corredata di documenti supplementari, questi sono considerati parte integrante della domanda stessa.
4. Fermo restando l'obbligo di rispettare le scadenze o i periodi previsti dalla normativa comunitaria per la presentazione delle domande, gli Stati membri possono decidere che una sola domanda comprenda più domande di aiuti «animali».
Art. 4
1. Lo Stato membro interessato procede a un controllo amministrativo delle domande.
2. I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco.
3. I controlli amministrativi ed i controlli in loco sono effettuati in modo da verificare efficacemente l'osservanza delle condizioni stabilite per la concessione dei premi.
4. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso e vertono su tutti gli animali contemplati da una o più domande. Tuttavia, è ammesso un preavviso limitato al termine strettamente necessario, che di regola non deve superare 48 ore.
5. In deroga al paragrafo precedente, in caso di concessione del premio speciale alla macellazione o alla prima immissione sul mercato degli animali da macello, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3886/92, ciascun controllo in loco comprende:
— la verifica, sulla base del registro particolare tenuto dal produttore, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di premio fino alla data del controllo in questione siano stati detenuti durante il periodo all'uopo previsto, nonche
— la verifica che tutti i bovini maschi di età superiore a 30 giorni presenti nell'azienda risultino debitamente identificati e iscritti nel suddetto registro particolare.
Art. 5
Salvo in caso di forza maggiore, se una domanda viene inoltrata in ritardo, si procede, per ogni giorno lavorativo di ritardo, ad una riduzione dell'1 % dell'importo del premio oggetto della domanda, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 20 giorni, la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun incentivo.
Art. 6
1. Qualora sia applicabile un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di premio è limitato al massimale fissato per il produttore in questione.
2.
Qualora si constati che il numero di bovini effettivamente ammissibili al premio constatato in sede di controllo è inferiore al numero di animali dichiarato in una domanda di premio, l'importo del premio viene calcolato in base al numero di animali constatato. Tuttavia, salvo in caso di forza maggiore e previa applicazione del paragrafo 5, l'importo unitario del premio viene diminuito:
a) in caso di domanda riguardante al massimo 20 animali:
— della percentuale corrispondente alla differenza constatata, se essa è inferiore o uguale a 2 animali;
— del doppio della percentuale corrispondente alla differenza constatata, se essa è superiore a 2 ma inferiore o uguale a 4 animali.
b) negli altri casi:
— della percentuale corrispondente alla differenza constatata, se essa è inferiore o uguale al 5 %;
— del 20 % se la differenza constatata è superiore al 5 % ma uguale o inferiore al 10 %;
— del 40 % se la differenza constatata è superiore al 10 % ma uguale o inferiore al 20 %.
— dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato e
— dal beneficio dello stesso regime di aiuto per l'anno civile successivo.
Se la differenza constatata è superiore a 4 animali, il premio non è concesso;
Se la differenza constatata è superiore al 20 %, il premio non è concesso.
Le percentuali di cui alla lettera a) sono calcolate in base al numero di animali dichiarato nella domanda, quelle di cui alla lettera b) in base al numero di animali accertato. Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave, il produttore è escluso:
Se il produttore non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore, il diritto al premio sussiste per il numero di animali effettivamente ammissibili nel momento in cui è sopravvenuto il caso di forza maggiore.
In nessun caso sono concessi premi per un numero di animali eccedente quello indicati nella domanda d'aiuto.
Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, sono considerati separatamente gli animali che possono beneficiare di un premio diverso.
3. Fatto salvo il disposto del paragrafo precedente, qualora si constati, in sede di concessione del premio speciale alla macellazione o alla prima immissione sul mercato, che il numero di animali presenti nell'azienda, che potrebbero essere oggetto di una domanda, non corrisponde al numero di animali iscritto nel registro particolare, l'importo globale dei premi speciali assegnati al produttore per l'anno civile considerato viene ridotto proporzionalmente, salvo in caso di forza maggiore. Tuttavia:
— se il divario riscontrato nel corso di un controllo in loco è uguale o superiore al 10 % del numero di animali presenti, oppure se, nel corso di due controlli effettuati nello stesso anno civile, viene ogni volta constatato un divario pari o superiore al 3 % e ad almeno 2 animali, non viene concesso alcun premio per l'anno civile considerato;
— se il registro è tenuto in modo inesatto intenzionalmente o per negligenza grave del produttore, quest'ultimo è escluso dal beneficio del regime di premio speciale per l'anno civile in corso e per quello seguente.
4.
I bovini presenti nell'azienda vengono presi in considerazione solo se si tratta di quelli identificati nella domanda d'aiuto e, in caso di applicazione del paragrafo 3, di quelli iscritti nel registro.
Tuttavia, una vacca nutrice dichiarata per il premio può essere sostituita da un'altra vacca nutrice, purché la sostituzione abbia luogo entro 20 giorni dopo la data di uscita dall'azienda e venga iscritta nel registro al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa.
5. Qualora, per motivi imputabili a circostanze naturali della vita della mandria, il produttore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali notificati per un premio durante il periodo in cui tale detenzione è obbligatoria, il diritto al premio viene mantenuto per il numero di animali effettivamente ammissibili detenuti durante il periodo obbligatorio, purché il produttore ne abbia informato per iscritto la competente autorità entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.
Art. 7
1. Le sanzioni previste dal presente regolamento lasciano impregiudicata la possibilità di sanzioni supplementari, ove siano previste a livello nazionale.
2. I casi di forza maggiore e le relative prove, giudicate soddisfacenti dall'autorità competente, devono essere notificati a quest'ultima per iscritto entro un termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il produttore è in grado di farlo.
3.
Fatte salve le circostanze particolare da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere i seguenti casi di forza maggiore:
a) decesso del produttore;
b) incapacità professionale di lunga durata del produttore;
c) esproprio di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dal produttore, se detto esproprio non era prevedibile alla data d'inoltro della domanda;
d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento bovino;
f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del bestiame bovino del produttore.
Gli Stati membri informano la Commissione dei casi riconosciuti come casi di forza maggiore.
Art. 8
Salvo caso di forza maggiore, qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per un motivo imputabile al richiedente, la sua domanda viene respinta.
Art. 9
Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del presente regolamento. Essi si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento.
Art. 10
Per il periodo di applicazione del presente regolamento, ogniqualvolta il regolamento (CEE) n. 3886/92 si richiami alle disposizioni applicabili nell'ambito del sistema integrato, tali richiami sono da intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione