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REGOLAMENTO (CEE) N. 3788/92 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2893/92 relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per le fragole congelate, originarie della Polonia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1333/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1498/92 della Commissione, del 10 giugno 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca e che fissa i prezzi minimi all'importazione vigenti fino al 31 maggio 1993 (2), prevede l'adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie in caso di inosservanza del prezzo minimo all'importazione;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2893/92 (3) la Commissione ha applicato, sino al 31 dicembre 1992, un prezzo minimo all'importazione per le fragole congelate, originarie della Polonia; che dalle informazioni pervenute alla Commissione risulta chiaramente come, durante il secondo trimestre della campagna di commercializzazione, il valore unitario delle fragole congelate originarie della Polonia di cui al codice Taric 0811 10 90 * 10 sia stato, in media, di gran lunga inferiore al prezzo minimo all'importazione fissato dal regolamento (CEE) n. 1498/92; che durante il secondo trimestre il valore unitario delle fragole congelate originarie della Polonia di cui al codice Taric 0811 10 90 * 90 risulta invece, in media, superiore al prezzo minimo all'importazione stabilito dal regolamento (CEE) n. 1498/92; che è pertanto opportuno mantenere l'esigenza di un prezzo minimo per un trimestre supplementare per le fragole congelate del codice Taric 0811 10 90* 10 e di far cadere tale esigenza per le fragole congelate del codice Taric 0811 10 90* 90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2893/92 è modificato nel seguente modo:

1.

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«All'atto dell'importazione nella Comunità di fragole congelate di cui al codice NC ex 0811 10 90 (codice Taric 0811 10 90 * 10) originarie della Polonia, viene riscossa una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione, fissato in allegato al regolamento (CEE) n. 1498/92, e il prezzo all'importazione effettivo.»

2. All'articolo 6 la data del «31 dicembre 1992» è sostituita da quella del «31 marzo 1993».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione