REGOLAMENTO (CEE) N. 3820/92 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1992 recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 abroga, con effetto dal 1o gennaio 1993, il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/903; che per agevolare la transizione tra il regime agrimonetario applicabile fino al 31 dicembre 1992 e quello applicabile dopo tale data occorre garantire, temporaneamente, una corrispondenza tra le disposizioni di detti regimi, per quanto riguarda soprattutto i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli;
considerando che a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/925, fino al 30 giugno 1993 l'aiuto lordo in ecu, nonché l'aiuto a termine in ecu, vengono convertiti, previa applicazione dell'importo differenziale monetario, in aiuto definitivo nella moneta dello Stato membro nel quale i prodotti sono stati raccolti mediante il tasso di conversine agricolo di detto Stato membro;
considerando che, a motivo delle modalità di fissazione del tasso di conversione agricolo a decorrere dal 1o gennaio 1993 e della franchigia di 5 punti che si applica all'importo differenziale monetario, il valore di quest'ultimo è sempre nullo; che conseguentemente l'aiuto lordo fissato in ecu va convertito direttamente in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo dello Stato membro nel quale i prodotti sono trasformati;
considerando che gli aiuti prefissati nel 1992 ed applicati a prodotti identificati nel 1993 devono essere adeguati tenendo conto del tasso di conversione agricolo valido al momento dell'identificazione; che, in tali casi, gli importi differenziali monetari devono essere annullati in modo da evitare distorsioni del mercato; che pertanto l'aiuto lordo prefissato in ecu deve essere direttamente convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo dello Stato membro nel quale i prodotti sono trasformati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sino alla fine della campagna di commercializzazione 1992/1993 - e sino alla fine della campagna di commercializzazione 1993/1994 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni ovine e caprine, i prodotti della pesca, i pomodori, i cetrioli, gli zucchini e le melanzane - i riferimenti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1676/85 si intendono fatti, mutatis mutandis, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3813/92.
Art. 2
1. L'importo differenziale monetario per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci identificati a partire dal 1o gennaio 1993 è fissato a 0.
2. In deroga all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85:
a) la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, non appena fissato, esclusivamente l'importo dell'aiuto lordo in ecu da concedere per 100 kg di prodotto;
b) l'aiuto definitivo da concedere corrisponde all'importo dell'aiuto lordo in ecu oppure, ove del caso, all'importo dell'aiuto a termine in ecu, convertito nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale i prodotti sono trasformati mediante il tasso di conversione agricolo in vigore per detto Stato membro, il giorno dell'identificazione.
3. Nel caso di un aiuto prefissato nel 1992 ed applicabile a prodotti identificati nel 1993, l'importo dell'aiuto definitivo da concedere corrisponde all'importo dell'aiuto lordo prefissato in ecu, convertito nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale i prodotti sono trasformati mediante il tasso di conversione agricolo in vigore, per detto Stato membro, il giorno dell'identificazione.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.