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REGOLAMENTO (CEE) N. 3822/92 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1992 che fissa i tassi di conversione agricoli

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agraria comune (1), in particolare l'articolo 1, lettera c) e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 prevede di fissare inizialmente i tassi di conversione agricoli al livello del tasso rappresentativo di mercato delle monete fisse e tenendo conto di questo tasso per le monete fluttuanti, per un periodo di riferimento del mese di dicembre 1992;

considerando che è opportuno prendere in considerazione per ciascuna moneta fluttuante un tasso rappresentativo di mercato pari alla media dei tassi dell'ecu pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, nel periodo dal 21 al 30 dicembre 1992 e fissare i relativi tassi di conversione agricoli al livello corrispondente ad un divario massimo di 2 punti rispetto a detti tassi rappresentativi di mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Sono fissati i seguenti tassi di conversione agricoli:

1 ecu = 48,5563 franchi belgi e franchi

lussemburghesi 8,97989 corone danesi 2,35418 marchi tedeschi 310,351 dracme greche 166,075 pesete spagnole 7,89563 franchi francesi 0,878776 sterline irlandesi 2 087,00 lire italiane 2,65256 fiorini olandesi 209,523 scudi portoghesi 0,939052 sterline britanniche

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.