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REGOLAMENTO (CEE) N. 3824/92 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1992 che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/902, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede lo smantellamento automatico e progressivo dei divari monetari negativi creati nell'intervallo tra due riallineamenti nel quadro del sistema monetario europeo; che questo smantellamento comporta, in particolare, un adeguamento dei tassi di conversione agricoli volto a sopprimere il 25 % dei divari monetari trasferiti di nuova creazione; che tale adeguamento del tasso di conversione agricolo ha luogo il 1o gennaio 1993 per i divari creati dai riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992; che conformemente ai paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo, i prezzi fissati in ecu e, ove occorra, gli importi fissati in ecu nel quadro della politica agraria comune sono diminuiti nel corso della fase di smantellamento considerata, in modo da neutralizzare l'aumento dei prezzi in moneta nazionale che deriverebbe da tale modificazione dei tassi di conversione agricoli; che, tuttavia, per tener conto delle disposizioni previste nel quadro del regime agrimonetario che si applica a partire dal 1993, è opportuno effettuare tale diminuzione all'inizio della campagna 1993/1994;

considerando che i prezzi fissati in ecu devono essere ridotti mediante l'applicazione del coefficiente riduttore dei prezzi agricoli di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3137/914; che tale coefficiente è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3387/92 della Commissione5; che occorre inoltre modificare analogamente taluni importi fissati in ecu in virtù dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1677/85; che, tuttavia, per evitare distorsioni del mercato, è opportuno tener conto delle disposizioni della normativa comunitaria relative al calcolo dei prezzi e degli importi di cui trattasi;

considerando che i prezzi e gli importi in ecu che dipendono direttamente da altri prezzi fissati in ecu subiscono, direttamente o indirettamente, gli effetti della diminuzione di questi ultimi; che occorre rispettare le relazioni esistenti tra tali prezzi o importi nel quadro delle organizzazioni di mercato;

considerando che i prezzi e gli importi in ecu stabiliti in funzione dei prezzi constatati sul mercato subiscono indirettamente le conseguenze della diminuzione degli altri prezzi fissati in ecu ovvero sono direttamente connessi con la situazione del mercato mondiale; che, per evitare inopportune diminuzioni e per salvaguardare la rappresentatività di tali prezzi e importi in rapporto al mercato, è opportuno non prenderli in considerazione come prezzi fissati in ecu ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 e non applicare loro il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli;

considerando l'opportunità di non applicare il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli alle compensazioni decise nel quadro della riforma della politica agricola comune;

considerando che le misure previste all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 sono motivate soprattutto dall'intento di tenere sotto controllo l'equilibrio dei mercati agricoli; che occorre pertanto, per semplificare l'applicazione amministrativa del regime di smantellamento automatico, non applicare il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli agli importi fissati in ecu che, per la loro natura o il loro valore, non hanno un'incidenza rilevante e diretta sulla produzione, in particolare quelli fissati nel quadro della politica delle strutture agrarie, quelli concernenti le spese di ammasso e gli importi aventi carattere tecnico o amministrativo;

considerando che, per facilitare la gestione amministrativa, è opportuno approvare l'elenco di detti prezzi e importi in tempo utile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per i settori indicati nell'allegato, i prezzi e gli importi ivi riportati sono divisi per il coefficiente di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3387/92 e, se del caso, adeguati per garantire il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria relative alle rispettive modalità di calcolo.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dall'inizio della campagna 1993/1994 per ogni settore. Per i prodotti per i quali non esiste alcuna campagna di commercializzazione, esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione