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REGOLAMENTO (CEE) N. 3828/92 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1992 che abroga il regolamento (CEE) n. 581/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3814/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 e che applica in Spagna i prezzi previsti da tale regolamento nel settore dello zucchero (2) dispone che l'allineamento dei prezzi applicabili in Spagna allo zucchero e alla barbabietola previsto all'articolo 70 dell'atto di adesione è realizzato, al livello da esso stabilito, il 1o gennaio 1993; che per il Portogallo i prezzi istituzionali della barbabietola e dello zucchero sono allineati dal 1o luglio 1992 ai prezzi comuni;

considerando che in virtù degli articoli 72 e 240 dell'atto di adesione le differenze nei livelli dei prezzi, tra Spagna e Portogallo da una parte e le altre regioni della Comunità dall'altra, sono compensate tramite un regime di importi compensativi; che per la Spagna come per il Portogallo tali differenze non esistono più; che pertanto, al fine di evitare confusioni a livello legislativo, risulta opportuno abrogare, a partire dal 1o gennaio 1993, il regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1800/924;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione