REGOLAMENTO (CEE) N. 25/93 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1993 relativo al rilascio di titoli d'importazione per le conserve di determinate specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e acquacultura1,
visto il regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione2, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 per quanto concerne il regime comunitario d'importazione di conserve di determinate specie di tonno, di palamita e di sardine originarie di taluni paesi terzi, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento succitato attribuisce ai nuovi importatori 11 115 t, su un quantitativo globale di 74 100 t; che l'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso regolamento prevede, nei casi in cui i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione superano le quantità disponibili, che la Commissione stabilisca una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;
considerando che, per i nuovi importatori, i quantitativi richiesti il 4 e 5 gennaio 1993 superano i quantitativi disponibili; che è pertanto necessario stabilire in quale misura possano essere rilasciati i titoli d'importazione;
considerando che i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione hanno raggiunto un volume di 11 115 t; che occorre pertanto sospendere il rilascio di tali titoli ai nuovi importatori,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92 il 4 e 5 gennaio 1993 e trasmessi alla Commissione il 6 gennaio 1993 per le conserve di tonno del genere Thunnus, di tonnetti striati (Euthynnus pelamis) e di altre specie del genere Euthynnus di cui ai codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 e ex 1604 20 70, originarie dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento, sono rilasciati limitatamente al 3,61 % del quantitativo richiesto.
Per i prodotti di cui al primo comma, il rilascio dei titoli d'importazione è sospeso per le domande presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92 e depositate a decorrere dal 6 gennaio 1993.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1993. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione