REGOLAMENTO (CEE) N. 128/93 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1993 recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, per il 1992, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari del Messico e dell'India
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo1, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/912, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 6 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuno dei prodotti o gruppo di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1992, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;
considerando che per i prodotti o gruppi di prodotti di cui ai codici NC e alle origini indicati nella seguente tabella i massimali individuali erano fissati, per il 1992, ai livelli indicati nella tabella stessa:
"(in ecu) "" ID="1">10.0140> ID="2">2905 31 00> ID="3">Messico> ID="4">4 167 000"> ID="1">10.0190> ID="2">2917 11 00> ID="3">India> ID="4">208 000"> che alla data del 1o gennaio 1993, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1992 ha oltrepassato i massimali in questione;
considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali nei confronti del Messico per quanto riguarda i prodotti del codice NC 2905 31 00 (numero d'ordine 10.0140) e dell'India per quanto riguarda i prodotti del codice NC 2917 11 00 (numero d'ordine 10.0190),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A decorrere dal 30 gennaio 1993 le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il 1992 con regolamento (CEE) n. 3831/90 relativi a prodotti e origini indicati nella seguente tabella non sono più ammesse:
"" ID="1">10.0140> ID="2">2905 31 00> ID="3">Glicole etilenico (etandiolo)> ID="4">Messico "> ID="1">10.0190> ID="2">2917 11 00> ID="3">Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri> ID="4">India">
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione