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REGOLAMENTO (CEE) N. 330/93 DEL CONSIGLIO del 9 febbraio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2984/92 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1992, alcuni contingenti di catture per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura1, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2984/922 ripartisce tra gli Stati membri, per il 1992, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen;

considerando che un contingente di cattura pari a 8 500 t delle «altre specie» era stato assegnato, per il 1992, alla Comunità nelle acque norvegesi a sud del 62 ° N; che è probabile che le catture operate da navi comunitarie produrranno l'effetto di esaurire prossimamente tale assegnazione;

considerando che, secondo la procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia3, le parti contraenti hanno avuto ulteriori consultazioni sui rispettivi diritti di pesca per il 1992;

considerando che le consultazioni sono terminate e che di conseguenza il contingente di cattura sopracitato assegnato alla Comunità è stato aumentato;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni in cui tale contingente di cattura supplementare può essere utilizzato dai pescatori comunitari e che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le cifre riguardanti «altre specie» sulla zona CIEM IV dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2984/92 sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato al presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1993. Per il Consiglio Il Presidente B. WESTH