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REGOLAMENTO (CEE) N. 298/93 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 1993 relativo allo svincolo delle cauzioni costituite per le domande di aiuto all'ammasso privato nonché alla concessione dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 3062/92

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa del manifestarsi della malattia vescicolosa dei suini in una regione di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate, con il regolamento (CEE) n. 3062/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3460/92 (4), misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro;

considerando che, per garantire l'efficacia della misura di sostegno del mercato attraverso una partecipazione massiccia dei produttori e degli operatori, con il regolamento (CEE) n. 3252/92 della Commissione (5) è stato necessario aumentare le aliquote di aiuto inizialmente previste dal regolamento (CEE) n. 3062/92;

considerando che un numero molto ridotto di operatori si è trovato nell'impossibilità di rispettare gli obblighi contrattuali assunti in quanto i produttori della zona direttamente colpita non erano disposti a vendere i loro suini, nel corso del periodo previsto, data la possibilità di soppressione delle misure restrittive istituite dalla decisione 92/478/CEE della Commissione (6);

considerando che è opportuno non applicare le regole di norma applicabili a una simile situazione, previste dal regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine (7), per evitare di penalizzare gli operatori in maniera sproporzionata, tenendo conto delle circostanze affatto eccezionali cui abbiamo accennato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le cauzioni costituite per le domande di aiuto all'ammasso privato di cui al regolamento (CEE) n. 3062/92 ai fini della conclusione di contratti di ammasso privato, per i quali non è stato possibile rispettare l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3444/90, sono svincolate limitatamente ai quantitativi non effettivamente immagazzinati.

Art. 2

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3444/90, se il quantitativo effettivamente immagazzinato nel corso del periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente in magazzino.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione