REGOLAMENTO (CEE) N. 309/93 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 1993 recante modalità d'esecuzione della fornitura gratuita, in favore delle popolazioni dell'Albania, di prodotti agricoli provenienti dalle scorte d'intervento, prevista dal regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di prodotti agricoli alle popolazioni dell'Albania1, in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune2, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3106/92 dispone un'azione urgente per la fornitura di prodotti agricoli alle popolazioni dell'Albania; che, ai fini dell'esecuzione di questa azione, occorre definire apposite norme e, in particolare, le modalità comuni di partecipazione alle gare per le forniture e gli obblighi degli aggiudicatari;
considerando che detto regolamento (CEE) n. 3106/92 prevede la fornitura gratuita non soltanto di prodotti agricoli non trasformati, prelevati dalle scorte d'intervento, ma anche di prodotti appartenenti allo stesso gruppo di merci e non disponibili all'intervento; che si devono pertanto definire le modalità specifiche per la fornitura di prodotti trasformati; che occorre segnatamente stabilire che il pagamento di dette forniture venga effettuato in materie prime provenienti dalle scorte d'intervento;
considerando che le modalità d'applicazione devono pure comprendere un regime di controllo e di cauzioni, che garantisca la corretta esecuzione delle forniture;
considerando che, vertendo la gara sulla determinazione delle spese di condizionamento e di trasporto di prodotti provenienti dai magazzini d'intervento pubblico, è opportuno disporre che il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine per la presentazione delle offerte,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per l'esecuzione della fornitura gratuita di prodotti agricoli detenuti nelle scorte d'intervento o di prodotti appartenenti allo stesso gruppo di merci, destinati alle popolazioni dell'Albania a norma del regolamento (CEE) n. 3106/92, si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatte salve le disposizioni complementari eventualmente adottate per forniture particolari.
Art. 2
1. La gara verte sulla determinazione delle spese della fornitura dai magazzini d'intervento sino alla destinazione prevista.
2. Tali spese si riferiscono alla fornitura di merce caricata su mezzo di trasporto, franco partenza magazzino dell'organismo d'intervento sino al porto marittimo di sbarco, oppure sino al luogo della presa in consegna da parte delle autorità albanesi, da stabilirsi.
3. La gara può vertere sui quantitativi di prodotti da ritirare dalle scorte d'intervento in pagamento della fornitura di prodotti trasformati appartenenti allo stesso gruppo di merci.
Art. 3
Possono partecipare alle gare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro e stabilite nella Comunità, nonché tutte le società costituite secondo la legislazione di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in uno Stato membro.
Art. 4
I concorrenti partecipano alla gara presentando all'organismo d'intervento interessato un'offerta scritta, fatta pervenire per lettera o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta previsto dal bando di gara.
Art. 5
1. Per l'aggiudicazione delle forniture ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, le offerte vertono su tutte le spese relative al trasporto e, se del caso, al condizionamento e alla marcatura della partita o del gruppo di partite indicate nel bando di gara, e sono espresse in ecu/t.
2. Per l'aggiudicazione delle forniture ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, le offerte vertono sui quantitativi di prodotti da ritirare dalle scorte d'intervento in pagamento della fornitura.
Art. 6
1. L'offerta è valida solo se:
a) contiene un riferimento preciso al regolamento che indice la gara particolare;
b) indica il nome e l'indirizzo dell'offerente, nonché il suo numero di telex/telefax;
c) riguarda partite intere (peso netto);
d) propone, in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, un importo valido per l'intera fornitura, espresso in ecu/t;
e) precisa, in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, i quantitativi dei prodotti proposti, espressi in tonnellate (peso netto);
f) indica, in caso di trasporto via mare, il porto d'imbarco nella Comunità;
g) reca l'indirizzo esatto dell'impianto di condizionamento, se del caso, e del magazzino nel quale la merce è depositata prima della spedizione;
h) è corredata della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di gara intestata all'organismo d'intervento, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione3. Tale prova è costituita da un documento emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.
2. Le offerte che non siano presentate a norma del presente articolo o che contengano condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento vengono escluse.
3. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.
Art. 7
1. L'organismo d'intervento interessato trasmette le offerte ricevute alla Commissione entro 24 ore dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2. Tenuto conto delle offerte pervenute:
— la fornitura è aggiudicata all'offerente che ha proposto, a seconda dei casi, il prezzo più basso o il quantitativo più ridotto; a parità di offerta, l'aggiudicazione viene effettuata per sorteggio;
— oppure la fornitura non viene aggiudicata, in particolare se le offerte presentate risultano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.
3. Entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Commissione informa ciascuno Stato membro delle offerte accolte, nonché delle forniture non aggiudicate.
Art. 8
Gli organismi d'intervento interessati comunicano quanto prima a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara e trasmettono immediatamente agli aggiudicatari, mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.
Art. 9
Entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, l'aggiudicatario costituisce una cauzione di fornitura a favore dell'organismo d'intervento, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. La prova dell'avvenuta costituzione è rappresentata da un documento emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.
L'importo della cauzione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento della totalità del prodotto da ritirare, ritoccato eventualmente in funzione delle maggiorazioni mensili applicabili l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte e aumentato del 10 %.
Art. 10
1. Salvo forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi che può correre la merce, in particolare i rischi di perdita o di deterioramento, sino alla fase di consegna prevista.
2.
L'aggiudicatario si fa rilasciare dal rappresentante del beneficiario indicato nel bando di gara un certificato redatto sul modello contenuto in allegato, attestante la presa in consegna del quantitativo fornito.
Qualora il beneficiario non rilasci il certificato, la Commissione designa l'organismo abilitato ad emettere un certificato conforme al modello di cui sopra.
Art. 11
1. L'aggiudicatario presenta la domanda di pagamento della fornitura all'organismo d'intervento di cui all'articolo 4. Tale domande è corredata:
— del titolo d'esportazione di cui all'articolo 14;
— dei documenti amministrativi unici;
— ove del caso, dei T 5;
— dei documenti di trasporto;
— dell'originale del certificato di presa in consegna.
2. Per le gare di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le spese di fornitura vengono pagate in rapporto al quantitativo indicato nel certificato di presa in consegna e attestato dall'organismo incaricato dei controlli a destinazione nei documenti citati all'articolo 12, paragrafo 2.
3. Per le gare di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il prodotto di base aggiudicato verrà messo a disposizione dell'aggiudicatario previa presentazione della prova riguardante la costituzione della cauzione di cui all'articolo 9.
4. Se la presa in consegna è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, la Commissione può rimborsare a quest'ultimo le spese supplementari dietro presentazione di documenti giustificativi.
5. Il tasso di conversione agricolo da applicare nel quadro del presente regolamento è quello in vigore l'ultimo giorno del termine per la presentazione delle offerte nella procedura di gara.