REGOLAMENTO (CEE) N. 372/93 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1993 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno 1992 ad eccezione della specie albacora
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,
considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera maggiorato, in tal caso da una tassa compensativa a riguardo, sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;
considerando che l'articolo 1.2 del regolamento (CEE) n. 575/92 della Commissione2, assoggettando l'importazione dei tonni albacora al rispetto dei prezzi di riferimento stabilisce una tassa compensativa in caso d'importazione a un prezzo franco frontiera inferiore al prezzo di riferimento determinato per i tonni albacora; che l'analisi della situazione sul mercato comunitario per questa specie deve tenere conto del montante delle tasse compensative eventualmente riscosse; che, non essendo ancora disponibile tale informazione, è opportuno dissociare l'incremento dell'indennità compensativa di questa specie da quella delle altre specie;
considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per una specie e una presentazione del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 giugno 1992, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3570/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, che fissa, per la campagna di pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti rilevanti dalla voce NC 16043;
considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non superano nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa durante il periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 giugno 1992, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:
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Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1993. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione