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REGOLAMENTO (CEE) N. 379/93 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/932, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, relativo alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3891/924, ha fissato in particolare le modalità relative al regime di intervento per le carcasse di peso compreso tra 150 e 200 kg;

considerando che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 a del regolamento (CEE) n. 805/68, è necessario indire una gara per l'acquisto di tali prodotti negli Stati membri o regioni di Stato membro elencati nell'allegato del presente regolamento i quali non applicano il premio di trasformazione previsto all'articolo 4 i del regolamento (CEE) n. 805/68; che, a tal fine, dato il prevedibile andamento dell'approvvigionamento del mercato, è opportuno prevedere l'inizio delle gare nel quadro di tale regime a decorrere dal mese di febbraio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione5 è modificato come segue:

1.

All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli organismi di intervento degli Stati membri o regioni di Stato membro elencate nell'allegato III procedono, a norma dell'articolo 6 a paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, all'acquisto dei prodotti ivi indicati, a norma del regolamento (CEE) n. 859/89.»

2. È inserito l'allegato III riportato in allegato al presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 23 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione