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REGOLAMENTO (CEE) N. 392/93 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1356/92 e (CEE) n. 1910/92 relativi a misure particolari di intervento per l'orzo in Spagna e per il frumento duro in Grecia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/922, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1356/923 e (CEE) n. 1910/924 prevedono l'organizzazione di gare per determinare l'importo della restituzione all'esportazione e la prefissazione degli importi compensativi monetari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/906, è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune7; che è pertanto necessario sopprimere, nei regolamenti in esame, i rinvii agli importi compensativi monetari;

considerando che, nel quadro delle gare succitate, la prefissazione degli importi compensativi monetari era destinata a garantire, fino alla loro soppressione, che i cereali in esame fossero effettivamente esportati a partire dallo Stato membro per il quale era stata istituita una misura particolare d'intervento; che la soppressione degli ICM richiede la limitazione dell'uso dei titoli di esportazione esclusivamente alle esportazioni effettuate a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Il testo dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 1356/92 e n. 1910/92 è sostituito dal seguente:

Un'offerta è valida soltanto se si riferisce ad almeno 1 000 tonnellate.»

2.

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1356/92 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione nel quadro della presente gara sono validi esclusivamente in Spagna.»

3.

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1910/92 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione nel quadro della presente gara sono validi esclusivamente in Grecia.»

Art. 2

Nell'ambito delle gare di cui all'articolo 1, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture, secondo i casi:

«Reglamento (CEE) no 1356/92, certificado válido exclusivamente en España»

«Kanonismos (EOK) arith. 1910/92 pistopoiitiko poy ischyei mono stin Ellada».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione