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REGOLAMENTO (CEE) N. 416/93 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2384/91 concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo per la campagna 1991/92 nel settore vitivinicolo

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2384/91 della Commissione1, modificato dal regolamento (CEE) n. 195/922, è stata riservata una distillazione ai produttori portoghesi di vino da tavola per un quantitativo complessivo limitato a due milioni di ettolitri;

considerando che l'operazione effettiva riguarda un volume lievemente superiore; che è opportuno autorizzare tale superamento e modificare di conseguenza il volume dei prodotti da distillare precedentemente fissato; che tale operazione costituisce infatti una misura transitoria specifica destinata ad agevolare l'integrazione del mercato portoghese nel regime dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e a garantire un risanamento del mercato, date le eccedenze della produzione di vino da tavola in tale paese; che la modifica dei quantitativi da eliminare, in modo da sostenere i prezzi, contribuisce al raggiungimento dell'impatto economico voluto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

L'organismo d'intervento controlla, prima del versamento dell'aiuto, che siano state correttamente rispettate tutte le condizioni previste.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione