REGOLAMENTO (CEE) N. 416/93 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2384/91 concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo per la campagna 1991/92 nel settore vitivinicolo
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,
considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2384/91 della Commissione1, modificato dal regolamento (CEE) n. 195/922, è stata riservata una distillazione ai produttori portoghesi di vino da tavola per un quantitativo complessivo limitato a due milioni di ettolitri;
considerando che l'operazione effettiva riguarda un volume lievemente superiore; che è opportuno autorizzare tale superamento e modificare di conseguenza il volume dei prodotti da distillare precedentemente fissato; che tale operazione costituisce infatti una misura transitoria specifica destinata ad agevolare l'integrazione del mercato portoghese nel regime dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e a garantire un risanamento del mercato, date le eccedenze della produzione di vino da tavola in tale paese; che la modifica dei quantitativi da eliminare, in modo da sostenere i prezzi, contribuisce al raggiungimento dell'impatto economico voluto;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2384/91, il volume di 2 milioni di ettolitri è sostituito da 2,279 milioni di ettolitri.
Art. 2
L'organismo d'intervento controlla, prima del versamento dell'aiuto, che siano state correttamente rispettate tutte le condizioni previste.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione