REGOLAMENTO (CEE) N. 520/93 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 1993 relativo alla conclusione dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica Lettone
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che la Comunità e la Repubblica Lettone hanno negoziato e siglato un accordo sulle relazioni nel settore della pesca,
considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica Lettone.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità (3).
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1993. Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG (2) Parere reso il 12 febbraio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.