REGOLAMENTO (CEE) N. 568/93 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 1993 recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il 1992, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari della Corea del Sud e dell'India
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo1, in particolare l'articolo 12, terzo comma, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/912, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 8 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1992, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;
considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine, categorie e origini indicati nella seguente tabella i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa: preferenziale 1992 ha oltrepassato i massimali in questione;
considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, le categorie e le origini in questione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A decorrere dal 15 marzo 1993, le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il 1992 con regolamento (CEE) n. 3832/90, relativi ai prodotti ed origini indicati nella seguente tabella, non sono più ammesse:
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione